Proposta di aggiudicazione
Comune di Sabaudia CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – COMUNE DI FONDI (ENTE CAPOFILA)
Gara #978
CUC 05/2026. Procedura aperta per l’affidamento della Concessione in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi con istallazione su piazzola di sosta, di chiosco per esercizio di somministrazione nel Comune di Sabaudia.Informazioni appalto
08/06/2026
Aperta
Servizi
€ 9.761.760,00
Forte Martina
Categorie merceologiche
92332 - Servizi di impianti balneari
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
BBE834DB66
Qualità prezzo
Procedura aperta per l’affidamento della Concessione in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi con istallazione su piazzola di sosta, di chiosco per esercizio di somministrazione. Lotto 1
Procedura aperta per l’affidamento della Concessione in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi con istallazione su piazzola di sosta, di chiosco per esercizio di somministrazione. Lotto 1
€ 23.400,00
€ 0,00
€ 1.061.240,00
Proposta di aggiudicazione
2
BBE834EC39
Qualità prezzo
Procedura aperta per l’affidamento della Concessione in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi con istallazione su piazzola di sosta, di chiosco per esercizio di somministrazione. Lotto 2
Procedura aperta per l’affidamento della Concessione in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi con istallazione su piazzola di sosta, di chiosco per esercizio di somministrazione. Lotto 2
€ 23.400,00
€ 0,00
€ 1.061.240,00
Proposta di aggiudicazione
3
BBE834FD0C
Qualità prezzo
Procedura aperta per l’affidamento della Concessione in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi con istallazione su piazzola di sosta, di chiosco per esercizio di somministrazione. Lotto 3
Procedura aperta per l’affidamento della Concessione in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi con istallazione su piazzola di sosta, di chiosco per esercizio di somministrazione. Lotto 3
€ 23.400,00
€ 0,00
€ 1.061.240,00
Proposta di aggiudicazione
4
BBE8350DDF
Qualità prezzo
Procedura aperta per l’affidamento della Concessione in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi con istallazione su piazzola di sosta, di chiosco per esercizio di somministrazione. Lotto 4
Procedura aperta per l’affidamento della Concessione in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi con istallazione su piazzola di sosta, di chiosco per esercizio di somministrazione. Lotto 4
€ 23.400,00
€ 0,00
€ 1.061.240,00
Proposta di aggiudicazione
5
BBE8351EB2
Qualità prezzo
Procedura aperta per l’affidamento della Concessione in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi con istallazione su piazzola di sosta, di chiosco per esercizio di somministrazione. Lotto 5
Procedura aperta per l’affidamento della Concessione in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi con istallazione su piazzola di sosta, di chiosco per esercizio di somministrazione. Lotto 5
€ 23.400,00
€ 0,00
€ 1.061.240,00
Proposta di aggiudicazione
6
BBE8352F85
Qualità prezzo
Procedura aperta per l’affidamento della Concessione in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi con istallazione su piazzola di sosta, di chiosco per esercizio di somministrazione. Lotto 6
Procedura aperta per l’affidamento della Concessione in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi con istallazione su piazzola di sosta, di chiosco per esercizio di somministrazione. Lotto 6
€ 23.400,00
€ 0,00
€ 1.061.240,00
Proposta di aggiudicazione
7
BBE835305D
Qualità prezzo
Procedura aperta per l’affidamento della Concessione in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi con istallazione su piazzola di sosta, di chiosco per esercizio di somministrazione. Lotto 7
Procedura aperta per l’affidamento della Concessione in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi con istallazione su piazzola di sosta, di chiosco per esercizio di somministrazione. Lotto 7
€ 23.400,00
€ 0,00
€ 1.061.240,00
Proposta di aggiudicazione
8
BBE8354130
Qualità prezzo
Procedura aperta per l’affidamento della Concessione in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi con istallazione su piazzola di sosta, di chiosco per esercizio di somministrazione. Lotto 8
Procedura aperta per l’affidamento della Concessione in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi con istallazione su piazzola di sosta, di chiosco per esercizio di somministrazione. Lotto 8
€ 23.400,00
€ 0,00
€ 1.061.240,00
Proposta di aggiudicazione
9
BBE8355203
Qualità prezzo
Procedura aperta per l’affidamento della Concessione in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi con istallazione su piazzola di sosta, di chiosco per esercizio di somministrazione. Lotto 9
Procedura aperta per l’affidamento della Concessione in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi con istallazione su piazzola di sosta, di chiosco per esercizio di somministrazione. Lotto 9
€ 23.400,00
€ 0,00
€ 1.061.240,00
Commissione valutatrice
937
10/07/2026
|
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851.55 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| vitelli | antonio | Presidente |
| antonelli | federico | commissario |
| persico | marianna | commissario |
Scadenze
26/06/2026 12:00
10/07/2026 12:00
13/07/2026 10:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
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allegato-a-rettificato.pdf SHA-256: 361aa3253cdbb4fde9320097eced23ead156f040cd0ed8af4b55be233a418d30 24/06/2026 10:05 |
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determina-nomina-commissione-gara-n-937-del-10.07.2026.pdf SHA-256: 7744ccd75f72516faf052029bbc1f401f43cebb89a3e8f6decb97cc12dc4681b 10/07/2026 13:11 |
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determina-di-approvazione-verbali-e-presa-datto-della-proposta-di-aggiudicazione.pdf SHA-256: ca91a4d9951e38c25f5bb543b1ba3458e54b579183a4f19bca91a8792642d263 16/07/2026 16:53 |
688.58 kB | |
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verbali.zip SHA-256: aad1ce2aa8b0eef4a57db6d376c4823118890a11faa5576a1ec7bbba443504a4 16/07/2026 16:54 |
10.47 MB |
Chiarimenti
09/06/2026 19:09
Quesito #1
Vorrei avere dei chiariementi su due aspetti:
1) la durata della concessione è di 4 anni dalla sottoscrizione del contratto / concessione: pertanto il quarto anno che sicuramente andrà a scadere nel mezzo della stagione estiva il beneficiario dovrà smontare oppure sarà autorizzato a terminare la stagione (il bando non prevede proroga e/o rinnovo);
2) dal bando non è chiaro (perché non indicato) se sia esclusa la facoltà di potere mantenere sul demanio il materiale per il noleggio dell'attrezzatura balneare nonché i dispositivi di sicurezza oppure, come credo aver intuito, occorre riportare il tutto ogni giorno in piazzola.
Grazie
1) la durata della concessione è di 4 anni dalla sottoscrizione del contratto / concessione: pertanto il quarto anno che sicuramente andrà a scadere nel mezzo della stagione estiva il beneficiario dovrà smontare oppure sarà autorizzato a terminare la stagione (il bando non prevede proroga e/o rinnovo);
2) dal bando non è chiaro (perché non indicato) se sia esclusa la facoltà di potere mantenere sul demanio il materiale per il noleggio dell'attrezzatura balneare nonché i dispositivi di sicurezza oppure, come credo aver intuito, occorre riportare il tutto ogni giorno in piazzola.
Grazie
26/06/2026 12:18
Risposta
In riscontro ai quesiti presentati si rappresenta quanto segue:
1. Durata della concessione
La durata della procedura è stabilita in n. 4 annualità, e come specificato negli atti della stessa, non sono previste né proroghe, né rinnovi. Nello specifico, la conclusione della procedura (l'espletamento di tutte le fasi - pubblicazione, valutazione delle offerte, eventuali richieste di giustificazioni e/o audizioni, controlli sugli aggiudicatari) ed il rispetto della tempistica prevista dal Codice degli appalti ( fase cosiddetta "stand and still"), definiscono un orizzonte temporale plausibile per la firma del contratto, coincidente con il periodo compreso tra la fine di settembre 2026 e la metà di ottobre 2026.
Quindi, le 4 annualità della procedura, coincidono con n. 4 stagioni balneari complete, poiché il termine della stagione balneare, coincide con il 30 settembre di ciascuna annualità.
2. Deposito delle attrezzature balneari e dispositivi di sicurezza
In riferimento al 2° quesito si rappresenta che le attrezzature balneari ed i dispositivi di sicurezza devono essere riportati ogni giorno sulle piazzole, in aderenza di quanto stabilito dall'art. 2 del P.U.A. vigente ( Piano di Utilizzo Aziendale), adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio, n. 376 del 1° agosto 2002.
Tuttavia, esiste un'autorizzazione in deroga, rilasciata dall'Ente Parco Nazionale del Circeo, in data 3 luglio 2004, che consente agli operatori, di custodire il 50% delle attrezzature balneari in dotazione, direttamente sul tratto di arenile corrispondente alla piazzola su S.P. Lungomare, rispettando una serie di prescrizioni.
La validità/vigenza della stessa, dovrà essere verificata dall'operatore assegnatario interessato all'eventuale utilizzo di tale autorizzazione.
Cordiali saluti.
La Responsabile della procedura di gara
Dott.ssa Martina Forte
1. Durata della concessione
La durata della procedura è stabilita in n. 4 annualità, e come specificato negli atti della stessa, non sono previste né proroghe, né rinnovi. Nello specifico, la conclusione della procedura (l'espletamento di tutte le fasi - pubblicazione, valutazione delle offerte, eventuali richieste di giustificazioni e/o audizioni, controlli sugli aggiudicatari) ed il rispetto della tempistica prevista dal Codice degli appalti ( fase cosiddetta "stand and still"), definiscono un orizzonte temporale plausibile per la firma del contratto, coincidente con il periodo compreso tra la fine di settembre 2026 e la metà di ottobre 2026.
Quindi, le 4 annualità della procedura, coincidono con n. 4 stagioni balneari complete, poiché il termine della stagione balneare, coincide con il 30 settembre di ciascuna annualità.
2. Deposito delle attrezzature balneari e dispositivi di sicurezza
In riferimento al 2° quesito si rappresenta che le attrezzature balneari ed i dispositivi di sicurezza devono essere riportati ogni giorno sulle piazzole, in aderenza di quanto stabilito dall'art. 2 del P.U.A. vigente ( Piano di Utilizzo Aziendale), adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio, n. 376 del 1° agosto 2002.
Tuttavia, esiste un'autorizzazione in deroga, rilasciata dall'Ente Parco Nazionale del Circeo, in data 3 luglio 2004, che consente agli operatori, di custodire il 50% delle attrezzature balneari in dotazione, direttamente sul tratto di arenile corrispondente alla piazzola su S.P. Lungomare, rispettando una serie di prescrizioni.
La validità/vigenza della stessa, dovrà essere verificata dall'operatore assegnatario interessato all'eventuale utilizzo di tale autorizzazione.
Cordiali saluti.
La Responsabile della procedura di gara
Dott.ssa Martina Forte
17/06/2026 12:56
Quesito #2
Cauzione Provvisoria
In merito alle riduzioni della garanzia si chiede di specificare la certificazione e il marchio tra quelli previsti dall'allegato II.13 del codice e la % di riduzione (che deve essere individuata dalla Stazione appaltante).
Grazie.
In merito alle riduzioni della garanzia si chiede di specificare la certificazione e il marchio tra quelli previsti dall'allegato II.13 del codice e la % di riduzione (che deve essere individuata dalla Stazione appaltante).
Grazie.
26/06/2026 12:18
Risposta
In riscontro al quesito presentato si rappresenta quanto segue:
Come stabilito dall'art. 10 del disciplinare di gara,
"Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del d.lgs. 36/2023.
Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale."
Art. 106, comma 8, del D.Lgs. n.36/2023 :
"L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Cordiali saluti.
La Responsabile della procedura di gara
Dott.ssa Martina Forte
Come stabilito dall'art. 10 del disciplinare di gara,
"Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del d.lgs. 36/2023.
Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale."
Art. 106, comma 8, del D.Lgs. n.36/2023 :
"L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Cordiali saluti.
La Responsabile della procedura di gara
Dott.ssa Martina Forte
18/06/2026 09:03
Quesito #3
In caso di partecipazione in Ati già costituita si chiede di chiarire:
se la domanda di partecipazione sia unica e presentata dalla sola mandataria;
se la polizza provvisoria sia intestata alla sola Mandataria Capogruppo.
Grazie.
se la domanda di partecipazione sia unica e presentata dalla sola mandataria;
se la polizza provvisoria sia intestata alla sola Mandataria Capogruppo.
Grazie.
26/06/2026 12:19
Risposta
In riscontro al quesito presentato si rappresenta quanto segue:
In caso di ATI già costituita la domanda può essere unica e presentata anche dalla sola mandataria (ART.15.1- Disciplinare di Gara).
La polizza provvisoria potrà essere intestata anche alla sola mandataria in quanto la responsabilità rimane solidale tra gli operatori economici.
Cordiali saluti.
la Responsabile della procedura di gara
Dott.ssa Martina Forte
In caso di ATI già costituita la domanda può essere unica e presentata anche dalla sola mandataria (ART.15.1- Disciplinare di Gara).
La polizza provvisoria potrà essere intestata anche alla sola mandataria in quanto la responsabilità rimane solidale tra gli operatori economici.
Cordiali saluti.
la Responsabile della procedura di gara
Dott.ssa Martina Forte
22/06/2026 12:04
Quesito #4
Buongiorno, al fine di evitare possibili contestazioni, ricorsi o difformità interpretative in sede di presentazione delle offerte e di successiva gestione della concessione, si chiede di fornire riscontro ai seguenti quesiti nei termini porevisti dal bando.
Cordiali Saluti
Gino Saporetti
Amministratore
Cordiali Saluti
Gino Saporetti
Amministratore
26/06/2026 12:19
Risposta
In riscontro ai quesiti presentati si rappresenta quanto segue:
1. Tempi previsti per assegnazione concessione
La tempistica prevista per la conclusione della procedura (l'espletamento di tutte le fasi - pubblicazione, valutazione delle offerte, eventuali richieste di giustificazioni e/o audizioni, controlli sugli aggiudicatari) ed il rispetto della tempistica prevista dal codice degli appalti (fase cosiddetta "stand and still) definiscono un orizzonte temporale plausibile e presumibile, in linea teorica, per la firma del contratto, coincidente con il periodo compreso tra fine settembre 2026 e metà di ottobre 2026.
2. Obbligo all'apertura
Il concessionario che risulterà aggiudicatario della gara è obbligato all'apertura e alla gestione della concessione.
Le conseguenze della mancata apertura del chiosco sono quelle definite e specificate nel capitolato e nel disciplinare di gara.
3. Oneri della concessione
Tutti gli Oneri (Canoni, Tributi, Tasse, Rimborso Spese Amministrative Tecniche inserite nel PEF), sono a carico totale e completo, del concessionario/aggiudicatario, e sono state determinate complessivamente per il periodo delle n.4 annualità, riportate nel bando.
4. Presenza delle autorizzazioni necessarie
Tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dagli organi competenti, sono state allegate e pubblicate nel bando.
La verifica della necessità di eventuali/ulteriori documentazioni, costituisce un onere a carico del concessionario/aggiudicatario.
5. Area preparazione alimenti
Nel modulo del Chiosco Tipo, è individuata un'area destinata alla preparazione dei pasti.
Come stabilito nel bando, si può svolgere attività di somministrazione, ovviamente nel rispetto di tutte le normative vigenti.
6. Deposito delle attrezzature balneari
Come stabilito nel capitolato e nel disciplinare. le attrezzature balneari ed i dispositivi di sicurezza devono essere riportate ogni giorno sulla piazzola, in aderenza di quanto stabilito dall'art.2 del P.U.A. vigente (Piano di Utilizzo Aziendale), adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio, n.376 del 1° agosto 2002.
Tuttavia, esiste un'autorizzazione in deroga, rilasciata dall'ente Parco Nazionale del Circeo, in data 03 luglio 2004, che consente agli operatori, di custodire il 50,00% delle attrezzature balneari in dotazione, direttamente sul tratto di arenile corrispondente alla piazzola su S.P. Lungomare, rispettando una serie di prescrizioni.
La validità/vigenza della stessa, dovrà essere verificata dall'operatore assegnatario interessato, all'eventuale utilizzo di tale autorizzazione.
Cordiali saluti
La Responsabile della procedura di gara
Dott.ssa Martina Forte
1. Tempi previsti per assegnazione concessione
La tempistica prevista per la conclusione della procedura (l'espletamento di tutte le fasi - pubblicazione, valutazione delle offerte, eventuali richieste di giustificazioni e/o audizioni, controlli sugli aggiudicatari) ed il rispetto della tempistica prevista dal codice degli appalti (fase cosiddetta "stand and still) definiscono un orizzonte temporale plausibile e presumibile, in linea teorica, per la firma del contratto, coincidente con il periodo compreso tra fine settembre 2026 e metà di ottobre 2026.
2. Obbligo all'apertura
Il concessionario che risulterà aggiudicatario della gara è obbligato all'apertura e alla gestione della concessione.
Le conseguenze della mancata apertura del chiosco sono quelle definite e specificate nel capitolato e nel disciplinare di gara.
3. Oneri della concessione
Tutti gli Oneri (Canoni, Tributi, Tasse, Rimborso Spese Amministrative Tecniche inserite nel PEF), sono a carico totale e completo, del concessionario/aggiudicatario, e sono state determinate complessivamente per il periodo delle n.4 annualità, riportate nel bando.
4. Presenza delle autorizzazioni necessarie
Tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dagli organi competenti, sono state allegate e pubblicate nel bando.
La verifica della necessità di eventuali/ulteriori documentazioni, costituisce un onere a carico del concessionario/aggiudicatario.
5. Area preparazione alimenti
Nel modulo del Chiosco Tipo, è individuata un'area destinata alla preparazione dei pasti.
Come stabilito nel bando, si può svolgere attività di somministrazione, ovviamente nel rispetto di tutte le normative vigenti.
6. Deposito delle attrezzature balneari
Come stabilito nel capitolato e nel disciplinare. le attrezzature balneari ed i dispositivi di sicurezza devono essere riportate ogni giorno sulla piazzola, in aderenza di quanto stabilito dall'art.2 del P.U.A. vigente (Piano di Utilizzo Aziendale), adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio, n.376 del 1° agosto 2002.
Tuttavia, esiste un'autorizzazione in deroga, rilasciata dall'ente Parco Nazionale del Circeo, in data 03 luglio 2004, che consente agli operatori, di custodire il 50,00% delle attrezzature balneari in dotazione, direttamente sul tratto di arenile corrispondente alla piazzola su S.P. Lungomare, rispettando una serie di prescrizioni.
La validità/vigenza della stessa, dovrà essere verificata dall'operatore assegnatario interessato, all'eventuale utilizzo di tale autorizzazione.
Cordiali saluti
La Responsabile della procedura di gara
Dott.ssa Martina Forte
22/06/2026 19:00
Quesito #5
Il bando di gara, nella SEZIONE VII - GARANZIA PROVVISORIA, stabilisce che l’offerta dovrà essere corredata da garanzia provvisoria pari al 2% del valore del lotto.
Il paragrafo 10 del disciplinare di gara (p. 16 di 39) stabilisce che “l’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura”. Successivamente, a seguire nel medesimo capoverso, è stabilito che “la garanzia è dovuta con riferimento al lotto per il quale si presenta l’offerta”.
Il punto 3 del disciplinare di gara indica come “valore complessivo stimato: € 9.761.760,00”, mentre il valore della concessione è stimato “presuntivamente in complessivi € 1.084.640,00 per ogni lotto”.
Al fine di non incorrere in possibili errori interpretativi delle prescrizioni di gara, si chiede di conoscere se la garanzia provvisoria, pari al 2%, da presentare per la partecipazione alla procedura di gara di un singolo lotto, sia da calcolare con riferimento al valore complessivo della procedura di € 9.761.760,00 oppure, come stabilito nel bando di gara, con riferimento al valore del lotto di € 1.084.640,00.
Il paragrafo 10 del disciplinare di gara (p. 16 di 39) stabilisce che “l’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura”. Successivamente, a seguire nel medesimo capoverso, è stabilito che “la garanzia è dovuta con riferimento al lotto per il quale si presenta l’offerta”.
Il punto 3 del disciplinare di gara indica come “valore complessivo stimato: € 9.761.760,00”, mentre il valore della concessione è stimato “presuntivamente in complessivi € 1.084.640,00 per ogni lotto”.
Al fine di non incorrere in possibili errori interpretativi delle prescrizioni di gara, si chiede di conoscere se la garanzia provvisoria, pari al 2%, da presentare per la partecipazione alla procedura di gara di un singolo lotto, sia da calcolare con riferimento al valore complessivo della procedura di € 9.761.760,00 oppure, come stabilito nel bando di gara, con riferimento al valore del lotto di € 1.084.640,00.
26/06/2026 12:20
Risposta
In riscontro al quesito presentato si rappresenta quanto segue:
La garanzia provvisoria, pari al 2,00%, è da calcolare e considerare in riferimento al valore complessivo della singola procedura, relativa ad un solo lotto, pari ad € 1.084.640,00.
Se l'operatore è intenzionato a partecipare a n.9 lotti, come stabilito nel bando dalla C.U.C., la garanzia provvisoria pari al 2,00% dovrà essere calcolata sull'intero ammontare della procedura pari ad€ 9.761.760,00.
Si sottolinea che è consentita esclusivamente l'aggiudicazione di un solo lotto.
Cordiali saluti.
La Responsabile della procedura di gara
Dott.ssa Martina Forte
La garanzia provvisoria, pari al 2,00%, è da calcolare e considerare in riferimento al valore complessivo della singola procedura, relativa ad un solo lotto, pari ad € 1.084.640,00.
Se l'operatore è intenzionato a partecipare a n.9 lotti, come stabilito nel bando dalla C.U.C., la garanzia provvisoria pari al 2,00% dovrà essere calcolata sull'intero ammontare della procedura pari ad€ 9.761.760,00.
Si sottolinea che è consentita esclusivamente l'aggiudicazione di un solo lotto.
Cordiali saluti.
La Responsabile della procedura di gara
Dott.ssa Martina Forte
24/06/2026 16:28
Quesito #6
QUESITO Nº 1
Nel paragrafo 3 del disciplinare di gara (p.8 di 39) si legge che “La concessione è suddivisa in 9 lotti riportati in allegato A. È consentita la partecipazione a più lotti. L’operatore economico potrà tuttavia risultare aggiudicatario di un solo lotto”.
Nell’ allegato A l’art. 3 – PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI LOTTI – si legge che “ciascun concorrente può presentare offerta solo per un lotto” e che “qualora i candidati presentassero offerta per più lotti saranno automaticamente esclusi”.
Anche sulla PAD su cui effettuare la partecipazione, nel momento in cui si clicca sul pulsante ‘partecipa’, appare la scritta “sarà possibile partecipare solo ad un lotto”.
Al fine di evitare errori interpretativi delle prescrizioni di gara, si chiede di conoscere se è possibile partecipare a più lotti come scritto nel disciplinare oppure no come risulta da Allegato A e da PAD.
QUESITO Nº 2
In merito alla relazione tecnica, si chiede di specificare se indice e frontespizio sono da ricomprendersi nelle 50 facciate formato A4, carattere garamond 12, interlinea singola, richieste nel disciplinare di gara oppure sono escluse da tale conteggio.
Nel paragrafo 3 del disciplinare di gara (p.8 di 39) si legge che “La concessione è suddivisa in 9 lotti riportati in allegato A. È consentita la partecipazione a più lotti. L’operatore economico potrà tuttavia risultare aggiudicatario di un solo lotto”.
Nell’ allegato A l’art. 3 – PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI LOTTI – si legge che “ciascun concorrente può presentare offerta solo per un lotto” e che “qualora i candidati presentassero offerta per più lotti saranno automaticamente esclusi”.
Anche sulla PAD su cui effettuare la partecipazione, nel momento in cui si clicca sul pulsante ‘partecipa’, appare la scritta “sarà possibile partecipare solo ad un lotto”.
Al fine di evitare errori interpretativi delle prescrizioni di gara, si chiede di conoscere se è possibile partecipare a più lotti come scritto nel disciplinare oppure no come risulta da Allegato A e da PAD.
QUESITO Nº 2
In merito alla relazione tecnica, si chiede di specificare se indice e frontespizio sono da ricomprendersi nelle 50 facciate formato A4, carattere garamond 12, interlinea singola, richieste nel disciplinare di gara oppure sono escluse da tale conteggio.
26/06/2026 12:20
Risposta
In riscontro ai quesiti presentati si rappresenta quanto segue:
1. Partecipazione a più lotti
L'articolo 3 del Disciplinare di gara consente la partecipazione a più lotti, fermo restando che ciascun operatore economico possa risultare aggiudicatario di un solo lotto.
Si rappresenta che la difformità riscontrata nell’“Allegato A – Procedure per suddivisione in lotti”, ove era previsto che ciascun concorrente potesse presentare offerta per un solo lotto, è stata accertata quale mero errore materiale.
A tal fine, la Centrale Unica di Committenza ha adottato apposita Determinazione n. 858 del 24/06/2026, con la quale è stata approvata la rettifica dell’Allegato A e la sua sostituzione integrale, al fine di renderlo conforme alle disposizioni del Disciplinare di gara.
Pertanto:
- è consentita la partecipazione a tutti i lotti per i quali il concorrente sia in possesso dei requisiti richiesti;
- ciascun operatore economico potrà tuttavia risultare aggiudicatario di un solo lotto, secondo le modalità previste dall’art. 3 del Disciplinare di gara;
- la piattaforma telematica di gara è stata conseguentemente adeguata alle previsioni del Disciplinare di gara e dell’Allegato A rettificato.
2. Numero facciate relazione tecnica
Con riferimento al limite massimo di n. 50 facciate formato A4 previsto per la relazione tecnica, si precisa che il frontespizio e l'indice non sono ricompresi nel conteggio delle 50 facciate previste dal Disciplinare di gara.
Il limite dimensionale deve intendersi riferito esclusivamente al contenuto descrittivo dell’offerta tecnica, restando esclusi dal computo gli elementi meramente formali e introduttivi quali frontespizio e indice.
Resta fermo che eventuali allegati, schede illustrative, elaborati grafici, planimetrie o altra documentazione espressamente consentita dalla lex specialis saranno valutati secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.
Cordiali saluti.
La Responsabile della procedura di gara
Dott.ssa Martina Forte
1. Partecipazione a più lotti
L'articolo 3 del Disciplinare di gara consente la partecipazione a più lotti, fermo restando che ciascun operatore economico possa risultare aggiudicatario di un solo lotto.
Si rappresenta che la difformità riscontrata nell’“Allegato A – Procedure per suddivisione in lotti”, ove era previsto che ciascun concorrente potesse presentare offerta per un solo lotto, è stata accertata quale mero errore materiale.
A tal fine, la Centrale Unica di Committenza ha adottato apposita Determinazione n. 858 del 24/06/2026, con la quale è stata approvata la rettifica dell’Allegato A e la sua sostituzione integrale, al fine di renderlo conforme alle disposizioni del Disciplinare di gara.
Pertanto:
- è consentita la partecipazione a tutti i lotti per i quali il concorrente sia in possesso dei requisiti richiesti;
- ciascun operatore economico potrà tuttavia risultare aggiudicatario di un solo lotto, secondo le modalità previste dall’art. 3 del Disciplinare di gara;
- la piattaforma telematica di gara è stata conseguentemente adeguata alle previsioni del Disciplinare di gara e dell’Allegato A rettificato.
2. Numero facciate relazione tecnica
Con riferimento al limite massimo di n. 50 facciate formato A4 previsto per la relazione tecnica, si precisa che il frontespizio e l'indice non sono ricompresi nel conteggio delle 50 facciate previste dal Disciplinare di gara.
Il limite dimensionale deve intendersi riferito esclusivamente al contenuto descrittivo dell’offerta tecnica, restando esclusi dal computo gli elementi meramente formali e introduttivi quali frontespizio e indice.
Resta fermo che eventuali allegati, schede illustrative, elaborati grafici, planimetrie o altra documentazione espressamente consentita dalla lex specialis saranno valutati secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.
Cordiali saluti.
La Responsabile della procedura di gara
Dott.ssa Martina Forte
26/06/2026 00:18
Quesito #7
Spett.le ente, in relazione alla procedura in oggetto, si formulano i seguenti quesiti:
1. Ai fini della predisposizione del Piano Economico-Finanziario (PEF), la durata della concessione deve intendersi decorrente dalla stagione balneare 2027, (fatto salvo il preventivo ottenimento delle autorizzazioni di legge, ai sensi dell’art. 3.1 del Disciplinare) o da quale data?
2. Con riferimento al requisito del fatturato globale di cui all’art. 6.2 del Disciplinare, maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque precedenti alla pubblicazione della gara e pari ad almeno euro 650.400,00 (IVA esclusa), si chiede conferma che lo stesso possa essere soddisfatto mediante contratto di avvalimento con una società operante nel settore dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o dei servizi di balneazione, anche disgiuntamente.
3. Considerati il divieto di subappalto e di subconcessione di cui all’art. 8 del disciplinare si chiede di indicare quali tipologie di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali possano essere oggetto di avvalimento ex art. 7 del disciplinare.
4. Considerati il divieto di subappalto e di subconcessione di cui all’art. 8 del Disciplinare, si chiede di specificare quali attività accessorie, complementari o specialistiche possano essere affidate a soggetti terzi senza che ciò comporti il trasferimento della gestione della concessione o l’assunzione del rischio operativo da parte di soggetti diversi dal concessionario.
5. Si chiede conferma che le tariffe relative al noleggio di lettini e ombrelloni siano liberamente determinate dall’operatore economico concessionario.
6. Ai fini del versamento del canone di concessione di cui all’art. 9 del Capitolato e della predisposizione del Piano Economico-Finanziario, si chiede di indicare la decorrenza della prima annualità del canone.
7. Con riferimento all’art. 10 del Capitolato tecnico, si chiede di indicare l’importo del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico (CUP) applicabile per ciascun lotto.
8. Si chiede conferma che, nella sezione “Offerta economica” della PAD, il costo della manodopera debba essere indicato in euro 0,00 e che i costi della sicurezza non soggetti a ribasso siano pari a euro 1.061.240,00.
9. Si chiede conferma che la presentazione dei giustificativi del costo della manodopera non sia obbligatoria ai fini della partecipazione alla presente procedura. In caso contrario, si chiede alla Stazione Appaltante di indicare il modello da utilizzare.
10. Considerato che nella busta tecnica della PAD sono presenti due distinte sezioni, denominate “Offerta tecnica” e “Relazione tecnica”, e che l’art. 16 del Disciplinare dispone che la relazione tecnica debba essere inserita nell’offerta tecnica, si chiede di specificare quale documento debba essere caricato nella sezione “Offerta tecnica” e quale nella sezione “Relazione tecnica”.
11. Ai fini della corretta predisposizione del Piano Economico-Finanziario (PEF), si chiede di precisare se la prima annualità del canone concessorio di cui all'art. 9 del Capitolato decorra dalla data di sottoscrizione della convenzione ovvero dalla data di effettivo avvio della concessione e di inizio della prima stagione balneare, considerato che tali momenti potrebbero non coincidere.
12. All’art. 25 del disciplinare viene stabilito che: “Le spese generali sostenute dalla Stazione Appaltante sono a carico del Concessionario che provvederà a rimborsare il comune nei modi e nei tempi stabiliti dal Responsabile unico del progetto. Tali spese sono le seguenti: a. Spese contrattuali b. Spese per incentivi agli uffici comunali pari a 1/9 di quanto stanziato dall’ente (2% del valore contrattuale dell’affidamento) c. spese per supporto al RUP pari a 1/9 di quanto stanziato dall’ente (euro 30.000,00) oltre iva. Tali spese saranno rimborsate al Comune prima della sottoscrizione del contratto con le modalità stabilite dal RUP.” Si chiede di specificare a quanto ammontano le spese per le lettere a-b-c e quando è previsto il versamento delle stesse.
13. L’art. “10. Garanzia provvisoria” stabilisce che “L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all’2% del valore complessivo della procedura”. Si chiede conferma che l’importo della garanzia provvisoria debba essere pari al 2% del valore del lotto a cui si partecipa (pari a Euro 1.084.640,00), quindi pari a 21.692,8 e non dell’intera procedura.
Si ringrazia per la disponibilità
1. Ai fini della predisposizione del Piano Economico-Finanziario (PEF), la durata della concessione deve intendersi decorrente dalla stagione balneare 2027, (fatto salvo il preventivo ottenimento delle autorizzazioni di legge, ai sensi dell’art. 3.1 del Disciplinare) o da quale data?
2. Con riferimento al requisito del fatturato globale di cui all’art. 6.2 del Disciplinare, maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque precedenti alla pubblicazione della gara e pari ad almeno euro 650.400,00 (IVA esclusa), si chiede conferma che lo stesso possa essere soddisfatto mediante contratto di avvalimento con una società operante nel settore dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o dei servizi di balneazione, anche disgiuntamente.
3. Considerati il divieto di subappalto e di subconcessione di cui all’art. 8 del disciplinare si chiede di indicare quali tipologie di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali possano essere oggetto di avvalimento ex art. 7 del disciplinare.
4. Considerati il divieto di subappalto e di subconcessione di cui all’art. 8 del Disciplinare, si chiede di specificare quali attività accessorie, complementari o specialistiche possano essere affidate a soggetti terzi senza che ciò comporti il trasferimento della gestione della concessione o l’assunzione del rischio operativo da parte di soggetti diversi dal concessionario.
5. Si chiede conferma che le tariffe relative al noleggio di lettini e ombrelloni siano liberamente determinate dall’operatore economico concessionario.
6. Ai fini del versamento del canone di concessione di cui all’art. 9 del Capitolato e della predisposizione del Piano Economico-Finanziario, si chiede di indicare la decorrenza della prima annualità del canone.
7. Con riferimento all’art. 10 del Capitolato tecnico, si chiede di indicare l’importo del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico (CUP) applicabile per ciascun lotto.
8. Si chiede conferma che, nella sezione “Offerta economica” della PAD, il costo della manodopera debba essere indicato in euro 0,00 e che i costi della sicurezza non soggetti a ribasso siano pari a euro 1.061.240,00.
9. Si chiede conferma che la presentazione dei giustificativi del costo della manodopera non sia obbligatoria ai fini della partecipazione alla presente procedura. In caso contrario, si chiede alla Stazione Appaltante di indicare il modello da utilizzare.
10. Considerato che nella busta tecnica della PAD sono presenti due distinte sezioni, denominate “Offerta tecnica” e “Relazione tecnica”, e che l’art. 16 del Disciplinare dispone che la relazione tecnica debba essere inserita nell’offerta tecnica, si chiede di specificare quale documento debba essere caricato nella sezione “Offerta tecnica” e quale nella sezione “Relazione tecnica”.
11. Ai fini della corretta predisposizione del Piano Economico-Finanziario (PEF), si chiede di precisare se la prima annualità del canone concessorio di cui all'art. 9 del Capitolato decorra dalla data di sottoscrizione della convenzione ovvero dalla data di effettivo avvio della concessione e di inizio della prima stagione balneare, considerato che tali momenti potrebbero non coincidere.
12. All’art. 25 del disciplinare viene stabilito che: “Le spese generali sostenute dalla Stazione Appaltante sono a carico del Concessionario che provvederà a rimborsare il comune nei modi e nei tempi stabiliti dal Responsabile unico del progetto. Tali spese sono le seguenti: a. Spese contrattuali b. Spese per incentivi agli uffici comunali pari a 1/9 di quanto stanziato dall’ente (2% del valore contrattuale dell’affidamento) c. spese per supporto al RUP pari a 1/9 di quanto stanziato dall’ente (euro 30.000,00) oltre iva. Tali spese saranno rimborsate al Comune prima della sottoscrizione del contratto con le modalità stabilite dal RUP.” Si chiede di specificare a quanto ammontano le spese per le lettere a-b-c e quando è previsto il versamento delle stesse.
13. L’art. “10. Garanzia provvisoria” stabilisce che “L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all’2% del valore complessivo della procedura”. Si chiede conferma che l’importo della garanzia provvisoria debba essere pari al 2% del valore del lotto a cui si partecipa (pari a Euro 1.084.640,00), quindi pari a 21.692,8 e non dell’intera procedura.
Si ringrazia per la disponibilità
02/07/2026 17:37
Risposta
Spett.le O.E.,
In riscontro ai quesiti presentati si rappresenta quanto segue:
1. La durata della concessione deve intendersi decorrente dalla stagione balneare 2027 (fatto salvo il preventivo ottenimento delle autorizzazioni di legge, ai sensi dell’art. 3.1 del Disciplinare).
2. Il requisito del fatturato globale di cui all’art. 6.2 del Disciplinare, maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque precedenti alla pubblicazione della gara e pari ad almeno euro 650.400,00 (IVA esclusa), può essere soddisfatto mediante contratto di avvalimento con una società operante nel settore dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o dei servizi di balneazione.
Non è previsto, nel Disciplinare di gara, la facoltà di ottenere i requisiti in maniera disgiunta.
3. Si deve fare riferimento a quanto stabilito all’art.7 del Disciplinare di gara
4. Fare riferimento all’art.8 del Disciplinare in modo puntuale e letterale.
5. Si conferma che le tariffe relative al noleggio di lettini e ombrelloni sono liberamente determinate dall’operatore economico concessionario.
6. Per la prima annualità, al momento della firma del Contratto di Concessione.
7. l’importo del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico (CUP) applicabile per ciascun lotto, risulta essere € 5.850,00, come indicato a pagina 10, della Relazione al PEF.
Solo per una coincidenza, l’importo coincide anche con il canone concessorio messo a base di gara, per Offerta Economica, soggetto quest’ultimo, al rialzo, da parte degli Operatori Economici partecipanti alla procedura.
8. Il Canone Concessorio offerto dall’Operatore Economico all’ente, soggetto esclusivamente al rialzo, rappresenta l’’Offerta Economica.
L’eventuale indicazione del costo della manodopera e dei costi della sicurezza non soggetti al ribasso, (tipico delle procedure dove l’offerta economica è costituita da una percentuale al ribasso, da applicare all’importo messo a gara), non avrà alcun peso, nella valutazione dell’offerta economica.
9. Come rafforzato anche all’art.17 del Disciplinare di Gara, si conferma che la presentazione dei giustificativi del costo della manodopera, non è obbligatoria.
10. Deve essere preso a riferimento quanto stabilito dall’art. 16 del Disciplinare.
11. La prima annualità del canone concessorio di cui all'art. 9 del Capitolato decorre dalla data di sottoscrizione della contratto di concessione.
Dalla seconda annualità, la data del versamento individuata è quella del 30/06 di ciascuna annualità
12. Come riportato nel paragrafo 25 del Disciplinare di Gara e come specificato puntualmente nel PEF (a pagina 5) e dettagliatamente in analitico, nella Relazione al PEF (pagina n.10 e pagina n.11) , allegati al Bando di Gara e pubblicati, l’importo complessivo per tutte le n.4 annualità del bando, risulta essere pari ad € 26.292,52.
Ovvero pari ad € 6.573,13 per ciascuna annualità di competenza.
Tale importo dovrà essere versato all’ente, al momento della sottoscrizione del contratto/concessione.
13. Si conferma che l’importo della garanzia provvisoria deve essere pari al 2% del valore del lotto a cui si partecipa (pari a Euro 1.084.640,00), quindi pari a € 21.692,8 e non dell’intera procedura.
Se tuttavia, l’operatore economico dovesse decidere di partecipare a più lotti, la garanzia provvisoria deve essere calcolata pari al valore del singolo lotto , ovvero € 21.692,80, moltiplicato per i numeri di lotti cui intende partecipare.
E’ utile sottolineare, che l’operatore economico, potrà risultare aggiudicatario, di solo n.1 lotto.
Cordiali saluti
La Responsabile della procedura di gara
Dott.ssa Martina Forte
In riscontro ai quesiti presentati si rappresenta quanto segue:
1. La durata della concessione deve intendersi decorrente dalla stagione balneare 2027 (fatto salvo il preventivo ottenimento delle autorizzazioni di legge, ai sensi dell’art. 3.1 del Disciplinare).
2. Il requisito del fatturato globale di cui all’art. 6.2 del Disciplinare, maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque precedenti alla pubblicazione della gara e pari ad almeno euro 650.400,00 (IVA esclusa), può essere soddisfatto mediante contratto di avvalimento con una società operante nel settore dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o dei servizi di balneazione.
Non è previsto, nel Disciplinare di gara, la facoltà di ottenere i requisiti in maniera disgiunta.
3. Si deve fare riferimento a quanto stabilito all’art.7 del Disciplinare di gara
4. Fare riferimento all’art.8 del Disciplinare in modo puntuale e letterale.
5. Si conferma che le tariffe relative al noleggio di lettini e ombrelloni sono liberamente determinate dall’operatore economico concessionario.
6. Per la prima annualità, al momento della firma del Contratto di Concessione.
7. l’importo del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico (CUP) applicabile per ciascun lotto, risulta essere € 5.850,00, come indicato a pagina 10, della Relazione al PEF.
Solo per una coincidenza, l’importo coincide anche con il canone concessorio messo a base di gara, per Offerta Economica, soggetto quest’ultimo, al rialzo, da parte degli Operatori Economici partecipanti alla procedura.
8. Il Canone Concessorio offerto dall’Operatore Economico all’ente, soggetto esclusivamente al rialzo, rappresenta l’’Offerta Economica.
L’eventuale indicazione del costo della manodopera e dei costi della sicurezza non soggetti al ribasso, (tipico delle procedure dove l’offerta economica è costituita da una percentuale al ribasso, da applicare all’importo messo a gara), non avrà alcun peso, nella valutazione dell’offerta economica.
9. Come rafforzato anche all’art.17 del Disciplinare di Gara, si conferma che la presentazione dei giustificativi del costo della manodopera, non è obbligatoria.
10. Deve essere preso a riferimento quanto stabilito dall’art. 16 del Disciplinare.
11. La prima annualità del canone concessorio di cui all'art. 9 del Capitolato decorre dalla data di sottoscrizione della contratto di concessione.
Dalla seconda annualità, la data del versamento individuata è quella del 30/06 di ciascuna annualità
12. Come riportato nel paragrafo 25 del Disciplinare di Gara e come specificato puntualmente nel PEF (a pagina 5) e dettagliatamente in analitico, nella Relazione al PEF (pagina n.10 e pagina n.11) , allegati al Bando di Gara e pubblicati, l’importo complessivo per tutte le n.4 annualità del bando, risulta essere pari ad € 26.292,52.
Ovvero pari ad € 6.573,13 per ciascuna annualità di competenza.
Tale importo dovrà essere versato all’ente, al momento della sottoscrizione del contratto/concessione.
13. Si conferma che l’importo della garanzia provvisoria deve essere pari al 2% del valore del lotto a cui si partecipa (pari a Euro 1.084.640,00), quindi pari a € 21.692,8 e non dell’intera procedura.
Se tuttavia, l’operatore economico dovesse decidere di partecipare a più lotti, la garanzia provvisoria deve essere calcolata pari al valore del singolo lotto , ovvero € 21.692,80, moltiplicato per i numeri di lotti cui intende partecipare.
E’ utile sottolineare, che l’operatore economico, potrà risultare aggiudicatario, di solo n.1 lotto.
Cordiali saluti
La Responsabile della procedura di gara
Dott.ssa Martina Forte
26/06/2026 00:32
Quesito #8
Spett.le ente, in relazione alla procedura in oggetto, si formulano i seguenti quesiti:
Quesito n. 1 — Canone di concessione: rapporto con CUP e TARIG
Rif.: Capitolato Speciale, Artt. 9 e 10; Disciplinare, par. 18.1
Il Disciplinare (par. 18.1) individua la base d’asta per il rialzo nel canone di concessione annuo di € 5.850,00 (oltre IVA se dovuta), mentre il Capitolato (Art. 10) pone a carico del concessionario, in via aggiuntiva, il Canone Unico Patrimoniale (CUP) ai sensi della L. 160/2019 e la Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG). Si chiede di confermare che il canone di concessione oggetto di rialzo in sede di offerta economica sia importo distinto e ulteriore rispetto al CUP e alla TARIG, e che questi ultimi non concorrano a formare la base d’asta né siano oggetto dell’offerta economica. Si chiede, ove possibile, indicazione dell’importo presuntivo annuo del CUP e della TARIG per singola piazzola, ai fini della corretta predisposizione del Piano Economico-Finanziario.
Quesito n. 2 — Natura del Quadro Economico della determina rispetto al PEF asseverato
Rif.: Det. a contrarre n. 1180/2026, Quadri economici per lotto e complessivo; Disciplinare, par. 3, 17 e 22
La determina a contrarre espone un quadro economico analitico per ciascun lotto (ricavi attrezzature balneari, ricavi servizi chiosco, costi del personale, materie prime, ammortamenti, ecc.), con evidenza di un utile sui quattro esercizi. Considerato che il par. 3 del Disciplinare trasferisce in capo al concessionario il rischio operativo lato domanda, e che il par. 17 richiede la presentazione di un PEF asseverato, sottoposto a verifica di adeguatezza e sostenibilità (par. 22), si chiede di chiarire se il quadro economico della determina abbia natura meramente ricognitiva/indicativa, finalizzata alla stima del valore concessorio ex art. 179 del D.Lgs. 36/2023, ovvero se costituisca vincolo cui il PEF del concorrente deve conformarsi nelle singole voci di ricavo e di costo.
Quesito n. 4 — Lotto n. 4 (Km 26,395, Varco A14): stato del contenzioso
Rif.: Capitolato Speciale, Art. 1
L’Art. 1 del Capitolato dichiara che “tutte le n. 9 piazzole oggetto della procedura sono libere da gravami e/o contenziosi”; al contempo, con riferimento alla Piazzola n. 4, dà atto della comunicazione del T.A.R. Lazio – Sez. di Latina, in data 24/04/2026, dell’udienza di smaltimento relativa al provvedimento di revoca prot. n. 9917/2020. Volendo il sottoscritto operatore partecipare anche al Lotto 4, si chiede conferma dello stato aggiornato del contenzioso e della piena e attuale disponibilità giuridica della relativa piazzola ai fini dell’esecuzione della concessione.
Quesito n. 5 — Garanzia provvisoria: base di calcolo e partecipazione a più lotti
Rif.: Disciplinare, par. 10; par. 3
Il par. 10 prevede che l’offerta sia corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del “valore complessivo della procedura”, precisando però che la stessa è “dovuta con riferimento al lotto per il quale si presenta offerta”. Stante la possibile divergenza tra il 2% del valore complessivo (€ 9.761.760,00) e il 2% del valore del singolo lotto (€ 1.084.640,00), si chiede di confermare che la garanzia provvisoria sia calcolata sul valore del singolo lotto. Si chiede inoltre di precisare, in caso di partecipazione a tutti i nove lotti, se debbano essere prestate nove distinte garanzie provvisorie, una per ciascun lotto, ovvero un’unica garanzia, e con quali modalità di intestazione.
Quesito n. 6 — Sequenza delle sedute in regime di inversione procedimentale
Rif.: Disciplinare, par. 20, 21 e 22; par. 14
La procedura prevede l’inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, del Codice, con apertura delle offerte tecniche fissata al 13/07/2026. Si chiede di confermare che, coerentemente con l’inversione, la verifica della documentazione amministrativa sia effettuata successivamente alla valutazione delle offerte e limitatamente ai concorrenti primi classificati nei rispettivi lotti, e che le eventuali carenze della documentazione amministrativa restino sanabili mediante soccorso istruttorio ex par. 14 anche in tale fase successiva.
Quesito n. 7 — Sopralluogo: facoltatività e modalità di autocertificazione
Rif.: Disciplinare, par. 11
Il par. 11 qualifica il sopralluogo come “non obbligatorio”, salvo poi prevedere che “i concorrenti devono dichiarare di aver svolto autonomamente il sopralluogo” e fare riferimento al “prescritto sopralluogo”, con autocertificazione resa ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. Si chiede di chiarire se la dichiarazione di avvenuto sopralluogo costituisca adempimento dovuto a pena di esclusione/inammissibilità dell’offerta, ovvero se, stante la natura facoltativa, la sua omissione sia priva di effetti ai fini dell’ammissione.
Quesito n. 8 — Clausola sociale: progetto di assorbimento in caso di non obbligatorietà
Rif.: Disciplinare, par. 9 e par. 16
Il par. 9 dichiara espressamente la non obbligatorietà della clausola di stabilità occupazionale, essendo il costo della manodopera inferiore al 50% del costo complessivo della concessione; il par. 16 richiede tuttavia di allegare all’offerta tecnica “un progetto di assorbimento”. Si chiede di chiarire se, stante la non obbligatorietà, la mancata presentazione del progetto di assorbimento comporti penalizzazione in sede di valutazione tecnica o sia priva di effetti, e se il relativo progetto sia comunque richiesto come allegato a pena di esclusione.
Quesito n. 9 — Quote occupazione giovanile e femminile: soglia dimensionale
Rif.: Capitolato Speciale, Art. 28; Disciplinare, par. 9 e par. 16; par. 14
L’Art. 28 del Capitolato collega l’obbligo delle quote del 30% (occupazione giovanile e femminile) all’operatore economico “che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti”. Il Disciplinare (par. 9 e 16) sembra invece richiedere l’assunzione dell’impegno a prescindere dalla dimensione occupazionale, qualificando inoltre come non sanabile (par. 14) l’omesso impegno. Si chiede di chiarire se l’impegno alle quote del 30% sia dovuto, a pena di esclusione, anche dagli operatori economici con meno di quindici dipendenti.
Quesito n. 10 — Ambito delle attività affidabili a terzi
Rif.: Disciplinare, par. 8; Capitolato Speciale, Art. 4, lett. k)
Il par. 8 vieta la subconcessione e individua le prestazioni principali eseguibili solo direttamente, ammettendo l’affidamento a terzi, previa comunicazione al concedente, delle sole “attività accessorie, complementari o specialistiche”. Si chiede, a fini di certezza esecutiva, di precisare a titolo esemplificativo quali attività siano qualificabili come accessorie/complementari affidabili a terzi, nonché le modalità e i tempi della comunicazione al concedente, anche in relazione al divieto di intermediazione di cui all’Art. 4, lett. k) del Capitolato.
Quesito n. 11 — Spese a carico del concessionario: quantificazione ai fini del PEF
Rif.: Disciplinare, par. 25
Il par. 25 pone a carico dell’aggiudicatario, oltre alle spese contrattuali e agli oneri fiscali, gli incentivi agli uffici comunali (pari a 1/9 del 2% del valore contrattuale dell’affidamento) e le spese per il supporto al RUP (pari a 1/9 di € 30.000,00 oltre IVA), da rimborsare al Comune prima della sottoscrizione del contratto. Ai fini della corretta predisposizione del Piano Economico-Finanziario, si chiede la quantificazione puntuale, per singolo lotto, degli importi complessivi che il concessionario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante a titolo di spese generali, incentivi e supporto al RUP.
Quesito n. 1 — Canone di concessione: rapporto con CUP e TARIG
Rif.: Capitolato Speciale, Artt. 9 e 10; Disciplinare, par. 18.1
Il Disciplinare (par. 18.1) individua la base d’asta per il rialzo nel canone di concessione annuo di € 5.850,00 (oltre IVA se dovuta), mentre il Capitolato (Art. 10) pone a carico del concessionario, in via aggiuntiva, il Canone Unico Patrimoniale (CUP) ai sensi della L. 160/2019 e la Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG). Si chiede di confermare che il canone di concessione oggetto di rialzo in sede di offerta economica sia importo distinto e ulteriore rispetto al CUP e alla TARIG, e che questi ultimi non concorrano a formare la base d’asta né siano oggetto dell’offerta economica. Si chiede, ove possibile, indicazione dell’importo presuntivo annuo del CUP e della TARIG per singola piazzola, ai fini della corretta predisposizione del Piano Economico-Finanziario.
Quesito n. 2 — Natura del Quadro Economico della determina rispetto al PEF asseverato
Rif.: Det. a contrarre n. 1180/2026, Quadri economici per lotto e complessivo; Disciplinare, par. 3, 17 e 22
La determina a contrarre espone un quadro economico analitico per ciascun lotto (ricavi attrezzature balneari, ricavi servizi chiosco, costi del personale, materie prime, ammortamenti, ecc.), con evidenza di un utile sui quattro esercizi. Considerato che il par. 3 del Disciplinare trasferisce in capo al concessionario il rischio operativo lato domanda, e che il par. 17 richiede la presentazione di un PEF asseverato, sottoposto a verifica di adeguatezza e sostenibilità (par. 22), si chiede di chiarire se il quadro economico della determina abbia natura meramente ricognitiva/indicativa, finalizzata alla stima del valore concessorio ex art. 179 del D.Lgs. 36/2023, ovvero se costituisca vincolo cui il PEF del concorrente deve conformarsi nelle singole voci di ricavo e di costo.
Quesito n. 4 — Lotto n. 4 (Km 26,395, Varco A14): stato del contenzioso
Rif.: Capitolato Speciale, Art. 1
L’Art. 1 del Capitolato dichiara che “tutte le n. 9 piazzole oggetto della procedura sono libere da gravami e/o contenziosi”; al contempo, con riferimento alla Piazzola n. 4, dà atto della comunicazione del T.A.R. Lazio – Sez. di Latina, in data 24/04/2026, dell’udienza di smaltimento relativa al provvedimento di revoca prot. n. 9917/2020. Volendo il sottoscritto operatore partecipare anche al Lotto 4, si chiede conferma dello stato aggiornato del contenzioso e della piena e attuale disponibilità giuridica della relativa piazzola ai fini dell’esecuzione della concessione.
Quesito n. 5 — Garanzia provvisoria: base di calcolo e partecipazione a più lotti
Rif.: Disciplinare, par. 10; par. 3
Il par. 10 prevede che l’offerta sia corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del “valore complessivo della procedura”, precisando però che la stessa è “dovuta con riferimento al lotto per il quale si presenta offerta”. Stante la possibile divergenza tra il 2% del valore complessivo (€ 9.761.760,00) e il 2% del valore del singolo lotto (€ 1.084.640,00), si chiede di confermare che la garanzia provvisoria sia calcolata sul valore del singolo lotto. Si chiede inoltre di precisare, in caso di partecipazione a tutti i nove lotti, se debbano essere prestate nove distinte garanzie provvisorie, una per ciascun lotto, ovvero un’unica garanzia, e con quali modalità di intestazione.
Quesito n. 6 — Sequenza delle sedute in regime di inversione procedimentale
Rif.: Disciplinare, par. 20, 21 e 22; par. 14
La procedura prevede l’inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, del Codice, con apertura delle offerte tecniche fissata al 13/07/2026. Si chiede di confermare che, coerentemente con l’inversione, la verifica della documentazione amministrativa sia effettuata successivamente alla valutazione delle offerte e limitatamente ai concorrenti primi classificati nei rispettivi lotti, e che le eventuali carenze della documentazione amministrativa restino sanabili mediante soccorso istruttorio ex par. 14 anche in tale fase successiva.
Quesito n. 7 — Sopralluogo: facoltatività e modalità di autocertificazione
Rif.: Disciplinare, par. 11
Il par. 11 qualifica il sopralluogo come “non obbligatorio”, salvo poi prevedere che “i concorrenti devono dichiarare di aver svolto autonomamente il sopralluogo” e fare riferimento al “prescritto sopralluogo”, con autocertificazione resa ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. Si chiede di chiarire se la dichiarazione di avvenuto sopralluogo costituisca adempimento dovuto a pena di esclusione/inammissibilità dell’offerta, ovvero se, stante la natura facoltativa, la sua omissione sia priva di effetti ai fini dell’ammissione.
Quesito n. 8 — Clausola sociale: progetto di assorbimento in caso di non obbligatorietà
Rif.: Disciplinare, par. 9 e par. 16
Il par. 9 dichiara espressamente la non obbligatorietà della clausola di stabilità occupazionale, essendo il costo della manodopera inferiore al 50% del costo complessivo della concessione; il par. 16 richiede tuttavia di allegare all’offerta tecnica “un progetto di assorbimento”. Si chiede di chiarire se, stante la non obbligatorietà, la mancata presentazione del progetto di assorbimento comporti penalizzazione in sede di valutazione tecnica o sia priva di effetti, e se il relativo progetto sia comunque richiesto come allegato a pena di esclusione.
Quesito n. 9 — Quote occupazione giovanile e femminile: soglia dimensionale
Rif.: Capitolato Speciale, Art. 28; Disciplinare, par. 9 e par. 16; par. 14
L’Art. 28 del Capitolato collega l’obbligo delle quote del 30% (occupazione giovanile e femminile) all’operatore economico “che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti”. Il Disciplinare (par. 9 e 16) sembra invece richiedere l’assunzione dell’impegno a prescindere dalla dimensione occupazionale, qualificando inoltre come non sanabile (par. 14) l’omesso impegno. Si chiede di chiarire se l’impegno alle quote del 30% sia dovuto, a pena di esclusione, anche dagli operatori economici con meno di quindici dipendenti.
Quesito n. 10 — Ambito delle attività affidabili a terzi
Rif.: Disciplinare, par. 8; Capitolato Speciale, Art. 4, lett. k)
Il par. 8 vieta la subconcessione e individua le prestazioni principali eseguibili solo direttamente, ammettendo l’affidamento a terzi, previa comunicazione al concedente, delle sole “attività accessorie, complementari o specialistiche”. Si chiede, a fini di certezza esecutiva, di precisare a titolo esemplificativo quali attività siano qualificabili come accessorie/complementari affidabili a terzi, nonché le modalità e i tempi della comunicazione al concedente, anche in relazione al divieto di intermediazione di cui all’Art. 4, lett. k) del Capitolato.
Quesito n. 11 — Spese a carico del concessionario: quantificazione ai fini del PEF
Rif.: Disciplinare, par. 25
Il par. 25 pone a carico dell’aggiudicatario, oltre alle spese contrattuali e agli oneri fiscali, gli incentivi agli uffici comunali (pari a 1/9 del 2% del valore contrattuale dell’affidamento) e le spese per il supporto al RUP (pari a 1/9 di € 30.000,00 oltre IVA), da rimborsare al Comune prima della sottoscrizione del contratto. Ai fini della corretta predisposizione del Piano Economico-Finanziario, si chiede la quantificazione puntuale, per singolo lotto, degli importi complessivi che il concessionario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante a titolo di spese generali, incentivi e supporto al RUP.
02/07/2026 17:38
Risposta
Spett.le O.E.,
In riscontro ai quesiti presentati si rappresenta quanto segue:
1. Il canone di concessione oggetto di rialzo in sede di offerta economica rappresenta un importo distinto e ulteriore rispetto al CUP e alla TARIG.
Il CUP e la Tarig, non concorrono a formare la base d’asta ne sono oggetti dell’offerta economica.
Come riportato a pagina 10 di 16, della Relazione Al PEF ,
l’importo del C.U.P. risulta essere stato determinato pari ad € 5.850,00;
l’importo della TARI risulta essere stato determinato pari ad € 650,00.
2 Il quadro economico della determina ha natura meramente ricognitiva/indicativa, finalizzata alla stima del valore concessorio ex art. 179 del D.Lgs. 36/2023.
Serve a dare un’idea di massima, verosimile, per quello che riguarda le caratteristiche economiche e finanziarie, dell’attività oggetto della gestione.
Non costituisce vincolo cui il PEF del concorrente deve conformarsi nelle singole voci di ricavo e di costo.
4. l’ente ha la piena disponibilità giuridica della piazzola/lotto n.4 ;
Considerato che la durata della concessione deve intendersi decorrente dalla stagione balneare 2027 (fatto salvo il preventivo ottenimento delle autorizzazioni di legge, ai sensi dell’art. 3.1 del Disciplinare), nulla è cambiato rispetto a quanto riportato all’art.1 del capitolato speciale.
5. La garanzia provvisoria deve essere calcolata sul valore del singolo lotto.
In caso di partecipazione a tutti i nove lotti, dovranno essere prestate nove distinte garanzie provvisorie, una per ciascun lotto.
6. Si conferma che la verifica della documentazione amministrativa, verrà effettuata solo agli operatori economici che risulteranno primi classificati, per ciascun lotto, ovvero ai successivi che dovessero poi subentrare, a seguito di esclusione motivata del precedente in graduatoria.
Relativamente all’istituto del soccorso istruttorio, è esplicitamente ammesso nel disciplinare ad eccezione della documentazione espressamente esclusa dallo stesso.
Si sottolinea che è consentita esclusivamente l’aggiudicazione di un solo lotto.
7. Si conferma che la carenza dell’autocertificazione relativa al sopralluogo, non costituisce motivo di esclusione.
8. Si conferma che la mancata presentazione del progetto di assorbimento non comporta penalizzazione in sede di valutazione tecnica.
Parimenti si conferma che, la mancata presentazione del progetto di assorbimento non comporti alcuna esclusione dell’operatore economico.”
9. Si conferma che, come stabilito puntualmente dall’articolo 28 del capitolato di gara e dall’art. 9 del disciplinare di gara, l’impegno al rispetto delle quote (di genere) del 30% , è riferibile esclusivamente sia dovuto, a pena di esclusione, agli operatori economici con quindici (15) o più dipendenti.
10. Viene confermato letteralmente e puntualmente quanto definito dall’art. 8, penultimo paragrafo del Disciplinare di Gara .
Quindi nello specifico, tutte le attività che non comportino il trasferimento della gestione della concessione, ne l’assunzione del rischio operativo, da parte di soggetti diversi dal concessionario (ad esempio il servizio di pulizia giornaliera).
Relativamente alla tempistica delle comunicazioni delle attività accessorie/complementari, la stessa deve avvenire con un congruo tempo in anticipo, non inferiore ai n.3 giorni lavorativi.
11. Come riportato nel paragrafo 25 del Disciplinare di Gara e come specificato puntualmente nel PEF (a pagina 5) e dettagliatamente in analitico, nella Relazione al PEF (pagina n.10 e pagina n.11) , allegati al Bando di Gara e pubblicati, l’importo complessivo per tutte le n.4 annualità del bando, risulta essere pari ad € 26.292,52.
Ovvero pari ad € 6.573,13 per ciascuna annualità di competenza.
Tale importo dovrà essere versato all’ente, al momento della sottoscrizione del contratto/concessione.
Cordiali saluti.
La Responsabile della procedura di gara
Dott.ssa Martina Forte
In riscontro ai quesiti presentati si rappresenta quanto segue:
1. Il canone di concessione oggetto di rialzo in sede di offerta economica rappresenta un importo distinto e ulteriore rispetto al CUP e alla TARIG.
Il CUP e la Tarig, non concorrono a formare la base d’asta ne sono oggetti dell’offerta economica.
Come riportato a pagina 10 di 16, della Relazione Al PEF ,
l’importo del C.U.P. risulta essere stato determinato pari ad € 5.850,00;
l’importo della TARI risulta essere stato determinato pari ad € 650,00.
2 Il quadro economico della determina ha natura meramente ricognitiva/indicativa, finalizzata alla stima del valore concessorio ex art. 179 del D.Lgs. 36/2023.
Serve a dare un’idea di massima, verosimile, per quello che riguarda le caratteristiche economiche e finanziarie, dell’attività oggetto della gestione.
Non costituisce vincolo cui il PEF del concorrente deve conformarsi nelle singole voci di ricavo e di costo.
4. l’ente ha la piena disponibilità giuridica della piazzola/lotto n.4 ;
Considerato che la durata della concessione deve intendersi decorrente dalla stagione balneare 2027 (fatto salvo il preventivo ottenimento delle autorizzazioni di legge, ai sensi dell’art. 3.1 del Disciplinare), nulla è cambiato rispetto a quanto riportato all’art.1 del capitolato speciale.
5. La garanzia provvisoria deve essere calcolata sul valore del singolo lotto.
In caso di partecipazione a tutti i nove lotti, dovranno essere prestate nove distinte garanzie provvisorie, una per ciascun lotto.
6. Si conferma che la verifica della documentazione amministrativa, verrà effettuata solo agli operatori economici che risulteranno primi classificati, per ciascun lotto, ovvero ai successivi che dovessero poi subentrare, a seguito di esclusione motivata del precedente in graduatoria.
Relativamente all’istituto del soccorso istruttorio, è esplicitamente ammesso nel disciplinare ad eccezione della documentazione espressamente esclusa dallo stesso.
Si sottolinea che è consentita esclusivamente l’aggiudicazione di un solo lotto.
7. Si conferma che la carenza dell’autocertificazione relativa al sopralluogo, non costituisce motivo di esclusione.
8. Si conferma che la mancata presentazione del progetto di assorbimento non comporta penalizzazione in sede di valutazione tecnica.
Parimenti si conferma che, la mancata presentazione del progetto di assorbimento non comporti alcuna esclusione dell’operatore economico.”
9. Si conferma che, come stabilito puntualmente dall’articolo 28 del capitolato di gara e dall’art. 9 del disciplinare di gara, l’impegno al rispetto delle quote (di genere) del 30% , è riferibile esclusivamente sia dovuto, a pena di esclusione, agli operatori economici con quindici (15) o più dipendenti.
10. Viene confermato letteralmente e puntualmente quanto definito dall’art. 8, penultimo paragrafo del Disciplinare di Gara .
Quindi nello specifico, tutte le attività che non comportino il trasferimento della gestione della concessione, ne l’assunzione del rischio operativo, da parte di soggetti diversi dal concessionario (ad esempio il servizio di pulizia giornaliera).
Relativamente alla tempistica delle comunicazioni delle attività accessorie/complementari, la stessa deve avvenire con un congruo tempo in anticipo, non inferiore ai n.3 giorni lavorativi.
11. Come riportato nel paragrafo 25 del Disciplinare di Gara e come specificato puntualmente nel PEF (a pagina 5) e dettagliatamente in analitico, nella Relazione al PEF (pagina n.10 e pagina n.11) , allegati al Bando di Gara e pubblicati, l’importo complessivo per tutte le n.4 annualità del bando, risulta essere pari ad € 26.292,52.
Ovvero pari ad € 6.573,13 per ciascuna annualità di competenza.
Tale importo dovrà essere versato all’ente, al momento della sottoscrizione del contratto/concessione.
Cordiali saluti.
La Responsabile della procedura di gara
Dott.ssa Martina Forte
26/06/2026 10:19
Quesito #9
Spett. Ente, in relazione alla procedura di gara in oggetto si formulano i seguenti quesiti /richieste di chiarimenti:
QUESITO A
Premesso:
- che Il disciplinare di gara al paragrafo 17 – OFFERTA ECONOMICA – (p. 28) stabilisce che “Il concorrente deve presentare, a pena esclusione, il Piano Economico e Finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.”;
- che analoga prescrizione si rinviene nell’allegato “Relazione al PEF”;
- che dai documenti di gara (“Relazione al PEF”), si rilevano costi di investimento per € 106.500,00 e ricavi di gestione per € 271.160,00;
- che non risultano pubblicati atti, documenti e/o riscontri oggettivi sulla loro determinazione in relazione anche ai possibili elementi deducibili da gestioni passate;
- che tali dati economici, sono assunti per poi determinare la durata della concessione in 4 anni;
- che tale periodo che non appare verosimilmente suscettibile di variazione;
Si chiede:
1.A di conoscere se tali dati economici di base contenuti nella “Relazione al PEF”, sono stati validati ai fini della loro approvazione con riferimento alla determinazione della durata della concessione stabilita nel disciplinare di gara, e per gli effetti di pubblicare ogni idoneo e pertinente documento;
2.A di confermare che il PEF da allegare all’offerta economica può essere accompagnato dalla dichiarazione dell’Istituto bancario circa la sussistenza dei presupposti di capacità economica e finanziaria dell’operatore economico come riscontro della sostenibilità dell’iniziativa imprenditoriale;
3.A di confermare - tenuto conto delle vigenti norme di cui al D. Lgs. 36/2023 e conformemente alla giurisprudenza delineatasi sul punto (cfr Sent. Consiglio di Stato Sez. V, n. 917/2026 “…il D. Lgs. 36/2023, laddove richiama l’asseverazione del PEF (art. 193 comma 3), non contiene, diversamente che il previgente D. Lgs. 50/2016 (art. 183 comma 9), una specificazione dell’ambito soggettivo dei soggetti abilitati a renderla e quindi dell’esclusione delle persone fisiche revisori contabili”) – che l’asseverazione del PEF può essere rilasciata anche da professionisti abilitati oltre che da società di revisione, al fine di ampliare il novero dei soggetti presenti sul libero mercato, nonché equilibrare il favor partecipationis;
4.A di confermare che la durata della concessione è di 4 anni e che codesta stazione appaltante non consentirà la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dell’affidamento (salvo disposizioni di legislative).
QUESITO B
Premesso:
- che Il disciplinare di gara al paragrafo 16 – OFFERTA TECNICA – (p. 27) stabilisce che “ogni altra tipologia di chiosco alternativa a quella denominata “Chiosco Tipo”, comporterà l’automatica esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura;
- che i CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA attribuiscono punteggi anche alla fornitura di arredi, a cui è necessariamente correlata la distribuzione degli ambienti di servizio e l’organizzazione della struttura, in modo da rispondere alle esigenze dell’utenza interessata;
Si chiede
1.B di confermare che è ammessa una diversa distribuzione/allocazione dei locali sulla pedana, fermo restando il rispetto dei limiti dimensionali del “Chiosco Tipo”, delle sue superfici coperte e delle superfici delle zone d’ombra.
QUESITO A
Premesso:
- che Il disciplinare di gara al paragrafo 17 – OFFERTA ECONOMICA – (p. 28) stabilisce che “Il concorrente deve presentare, a pena esclusione, il Piano Economico e Finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.”;
- che analoga prescrizione si rinviene nell’allegato “Relazione al PEF”;
- che dai documenti di gara (“Relazione al PEF”), si rilevano costi di investimento per € 106.500,00 e ricavi di gestione per € 271.160,00;
- che non risultano pubblicati atti, documenti e/o riscontri oggettivi sulla loro determinazione in relazione anche ai possibili elementi deducibili da gestioni passate;
- che tali dati economici, sono assunti per poi determinare la durata della concessione in 4 anni;
- che tale periodo che non appare verosimilmente suscettibile di variazione;
Si chiede:
1.A di conoscere se tali dati economici di base contenuti nella “Relazione al PEF”, sono stati validati ai fini della loro approvazione con riferimento alla determinazione della durata della concessione stabilita nel disciplinare di gara, e per gli effetti di pubblicare ogni idoneo e pertinente documento;
2.A di confermare che il PEF da allegare all’offerta economica può essere accompagnato dalla dichiarazione dell’Istituto bancario circa la sussistenza dei presupposti di capacità economica e finanziaria dell’operatore economico come riscontro della sostenibilità dell’iniziativa imprenditoriale;
3.A di confermare - tenuto conto delle vigenti norme di cui al D. Lgs. 36/2023 e conformemente alla giurisprudenza delineatasi sul punto (cfr Sent. Consiglio di Stato Sez. V, n. 917/2026 “…il D. Lgs. 36/2023, laddove richiama l’asseverazione del PEF (art. 193 comma 3), non contiene, diversamente che il previgente D. Lgs. 50/2016 (art. 183 comma 9), una specificazione dell’ambito soggettivo dei soggetti abilitati a renderla e quindi dell’esclusione delle persone fisiche revisori contabili”) – che l’asseverazione del PEF può essere rilasciata anche da professionisti abilitati oltre che da società di revisione, al fine di ampliare il novero dei soggetti presenti sul libero mercato, nonché equilibrare il favor partecipationis;
4.A di confermare che la durata della concessione è di 4 anni e che codesta stazione appaltante non consentirà la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dell’affidamento (salvo disposizioni di legislative).
QUESITO B
Premesso:
- che Il disciplinare di gara al paragrafo 16 – OFFERTA TECNICA – (p. 27) stabilisce che “ogni altra tipologia di chiosco alternativa a quella denominata “Chiosco Tipo”, comporterà l’automatica esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura;
- che i CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA attribuiscono punteggi anche alla fornitura di arredi, a cui è necessariamente correlata la distribuzione degli ambienti di servizio e l’organizzazione della struttura, in modo da rispondere alle esigenze dell’utenza interessata;
Si chiede
1.B di confermare che è ammessa una diversa distribuzione/allocazione dei locali sulla pedana, fermo restando il rispetto dei limiti dimensionali del “Chiosco Tipo”, delle sue superfici coperte e delle superfici delle zone d’ombra.
02/07/2026 17:38
Risposta
Spett.le O.E,
in relazione ai quesiti posti si riscontra come di seguito:
1.a: I dati ed i valori economici elaborati e riportati nel PEF e nella Relazione al PEF, rappresentano un valore indicativo, cui l’operatore può attenersi nell’elaborazione del proprio PEF.
Il PEF ed la Relazione al PEF, sono stati approvati dal Consiglio Comunale, con Deliberazione n.19/2026, del 07/05/2026.
I valori complessivi definiti nel PEF, si collocano all’interno dei valori medi dei fatturati di attività similari, come verificabile da tutti, richiamando gli stessi, mediante l’utilizzo della I.A., per i valori registrati dall’Agenzia delle Entrate”.
2.a: Come da Disciplinare di Gara, paragrafo 17, il PEF deve essere asseverato da un Istituto di Credito o da Società di Servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte, nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del D Lgs. 1 settembre 1993, n.385 o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n.1966.
3.a: No. L’asseverazione deve essere effettuata solo dai soggetti individuati dal Disciplinare di Gara, par. 17, come sopra richiamato.
4.a: Si conferma la durata della concessione in n.4 annualità. Non sussiste la possibilità di proroga, né di rinnovo, come stabilito dai documenti del bando di gara, ovvero dal capitolato e dal disciplinare di gara.
1.b: Assolutamente NO. Le dislocazioni e le disposizioni riportate nel Chiosco Tipo, NON SONO MODIFICABILI.
Il responsabile della procedura di gara
Dott.ssa Martina Forte
in relazione ai quesiti posti si riscontra come di seguito:
1.a: I dati ed i valori economici elaborati e riportati nel PEF e nella Relazione al PEF, rappresentano un valore indicativo, cui l’operatore può attenersi nell’elaborazione del proprio PEF.
Il PEF ed la Relazione al PEF, sono stati approvati dal Consiglio Comunale, con Deliberazione n.19/2026, del 07/05/2026.
I valori complessivi definiti nel PEF, si collocano all’interno dei valori medi dei fatturati di attività similari, come verificabile da tutti, richiamando gli stessi, mediante l’utilizzo della I.A., per i valori registrati dall’Agenzia delle Entrate”.
2.a: Come da Disciplinare di Gara, paragrafo 17, il PEF deve essere asseverato da un Istituto di Credito o da Società di Servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte, nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del D Lgs. 1 settembre 1993, n.385 o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n.1966.
3.a: No. L’asseverazione deve essere effettuata solo dai soggetti individuati dal Disciplinare di Gara, par. 17, come sopra richiamato.
4.a: Si conferma la durata della concessione in n.4 annualità. Non sussiste la possibilità di proroga, né di rinnovo, come stabilito dai documenti del bando di gara, ovvero dal capitolato e dal disciplinare di gara.
1.b: Assolutamente NO. Le dislocazioni e le disposizioni riportate nel Chiosco Tipo, NON SONO MODIFICABILI.
Il responsabile della procedura di gara
Dott.ssa Martina Forte
26/06/2026 10:47
Quesito #10
Spett.le Ente, in merito alla procedura in oggetto, si formulano i seguenti quesiti:
Quesito n. 3 — Periodo di operatività e orizzonte temporale dei ricavi
Rif.: Capitolato Speciale, Art. 3, lett. c) e Art. 6; Disciplinare, par. 18.1 (criterio a1); Scheda piazzola – annotazioni.
Il Capitolato (Art. 3, lett. c) prescrive l’esercizio dell’attività obbligatoriamente nel periodo 15 giugno – 15 settembre (92 giorni), con orario 08:00–19:00. Il criterio di valutazione a1 (par. 18.1 del Disciplinare) richiede tuttavia di indicare “i giorni di apertura e chiusura nell’arco dell’anno solare e le eventuali festività e ricorrenze in cui sarà garantita l’apertura”. Nella Scheda Piazzola – Annotazioni di ciascun lotto è previsto che, in conformità ai pareri della Soprintendenza resi in sede di Conferenza dei Servizi (prot. n. 10798 del 13/03/2025 e prot. n. 11743 del 20/03/2025), in considerazione dei vincoli paesaggistici esistenti, il chiosco possa essere liberamente installato per un periodo massimo di 120 giorni solari consecutivi, ricadendo nella fattispecie di cui al punto A16 dell'Allegato A al DPR n. 31/2017.
Si chiede di chiarire: (i) se sia ammessa, e a quali condizioni autorizzative, l’apertura del chiosco al di fuori della finestra 15/06–15/09 e orario 08:00–19:00; (ii) se i valori di ricavo riportati nel quadro economico siano riferiti a una singola stagione balneare di 92 giorni, ripetuta per ciascuno dei quattro anni di durata.
Quesito n. 3 — Periodo di operatività e orizzonte temporale dei ricavi
Rif.: Capitolato Speciale, Art. 3, lett. c) e Art. 6; Disciplinare, par. 18.1 (criterio a1); Scheda piazzola – annotazioni.
Il Capitolato (Art. 3, lett. c) prescrive l’esercizio dell’attività obbligatoriamente nel periodo 15 giugno – 15 settembre (92 giorni), con orario 08:00–19:00. Il criterio di valutazione a1 (par. 18.1 del Disciplinare) richiede tuttavia di indicare “i giorni di apertura e chiusura nell’arco dell’anno solare e le eventuali festività e ricorrenze in cui sarà garantita l’apertura”. Nella Scheda Piazzola – Annotazioni di ciascun lotto è previsto che, in conformità ai pareri della Soprintendenza resi in sede di Conferenza dei Servizi (prot. n. 10798 del 13/03/2025 e prot. n. 11743 del 20/03/2025), in considerazione dei vincoli paesaggistici esistenti, il chiosco possa essere liberamente installato per un periodo massimo di 120 giorni solari consecutivi, ricadendo nella fattispecie di cui al punto A16 dell'Allegato A al DPR n. 31/2017.
Si chiede di chiarire: (i) se sia ammessa, e a quali condizioni autorizzative, l’apertura del chiosco al di fuori della finestra 15/06–15/09 e orario 08:00–19:00; (ii) se i valori di ricavo riportati nel quadro economico siano riferiti a una singola stagione balneare di 92 giorni, ripetuta per ciascuno dei quattro anni di durata.
02/07/2026 17:38
Risposta
Spett.le O.E.,
In riscontro ai quesiti presentati si rappresenta quanto segue:
(i) L’apertura del chiosco per un periodo superiore a quello definito dal 15/06 – 15/09, dipende dai seguenti fattori :
1°) Gli adempimenti/servizi di sicurezza balneare, devo avere decorrenza non prima della 3° settimana di maggio e non oltre la 3° settimana di settembre.
In tale arco temporale per una durata massima di 120 giorni, (termine massimo valido per n.6 postazioni su n.9 messe a bando, come puntualmente specificato nelle singole schede tecniche delle piazzole allegate al bando, ad eccezione di n.3 postazioni che non sono rientranti all’interno del vincolo del lago, e che su apposita richiesta alle autorità competenti, possono far riferimento ad una durata massima superiore ai n.120 giorni.)
Viceversa, restano inderogabili gli orari individuati, ovvero dalle ore 8:00 alle ore 19.00.
(ii) Quanto sopra richiamato, nella risposta alla domanda (i), e quindi sulla durata della stagione di almeno 120 giorni, il PEF è stato elaborato su una previsione prudenziale di n.100 giorni, per ciascuna annualità.
Cordiali saluti
La Responsabile della procedura di gara
Dott.ssa Martina Forte
In riscontro ai quesiti presentati si rappresenta quanto segue:
(i) L’apertura del chiosco per un periodo superiore a quello definito dal 15/06 – 15/09, dipende dai seguenti fattori :
1°) Gli adempimenti/servizi di sicurezza balneare, devo avere decorrenza non prima della 3° settimana di maggio e non oltre la 3° settimana di settembre.
In tale arco temporale per una durata massima di 120 giorni, (termine massimo valido per n.6 postazioni su n.9 messe a bando, come puntualmente specificato nelle singole schede tecniche delle piazzole allegate al bando, ad eccezione di n.3 postazioni che non sono rientranti all’interno del vincolo del lago, e che su apposita richiesta alle autorità competenti, possono far riferimento ad una durata massima superiore ai n.120 giorni.)
Viceversa, restano inderogabili gli orari individuati, ovvero dalle ore 8:00 alle ore 19.00.
(ii) Quanto sopra richiamato, nella risposta alla domanda (i), e quindi sulla durata della stagione di almeno 120 giorni, il PEF è stato elaborato su una previsione prudenziale di n.100 giorni, per ciascuna annualità.
Cordiali saluti
La Responsabile della procedura di gara
Dott.ssa Martina Forte