Scaduto
Comune di Fondi CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – COMUNE DI FONDI (ENTE CAPOFILA)
Gara #810
CUC 20/2025 - PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI FONDI (LT) MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 70, COMMA 1, E CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE.Informazioni appalto
29/12/2025
Aperta
Servizi
€ 111.660.394,59
FUSCO ALESSIO
Categorie merceologiche
90511
-
Servizi di raccolta di rifiuti
Lotti
1
B9C5E4EF10
Qualità prezzo
CUC 20/2025 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI FONDI.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI FONDI.
€ 46.293.695,93
€ 17.993.283,14
€ 231.468,48
Commissione valutatrice
339
16/03/2026
|
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220.29 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Maggi | Giorgio | Presdiente |
| Monacelli | Massimo | commissario |
| Falco | Giovanni | commissario |
Scadenze
16/02/2026 12:00
26/02/2026 12:00
19/03/2026 09:00
Avvisi pubblici
Allegati
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2.93 MB | |
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3.31 MB | |
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782.93 kB | |
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9.32 MB | |
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protocollo-di-legalit.pdf SHA-256: 4879ecdb1cc9bbe25cd916f033319da0e3dfa706b21581a79de7c406373921e7 16/02/2026 10:59 |
445.12 kB | |
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dati-integrativi-del-personale.pdf SHA-256: 30117f8dd76915358a7fe3246d3b99c121fe9cb4ddabfd17b3389134a132df35 18/02/2026 11:01 |
100.95 kB | |
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differenziata-comune-di-fondi-anno-2025.pdf SHA-256: b373b7a8750860981830a719f81970251be004d2676d95d3b5f6fea0bc798c00 18/02/2026 12:54 |
171.94 kB |
Chiarimenti
05/01/2026 12:40
Quesito #1
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara si rende necessario il seguente quesito. Facendo riferimento alla documentazione di gara e, in particolare, a quanto riportato nel documento “Relazione Tecnico – Economica (Calcolo degli importi per l’Acquisizione dei Servizi) - Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) di gara” a pag. 28, si evince che il costo del personale è stato quantificato facendo riferimento alle tabelle del CCNL Servizi Ambientali riferite a luglio 2024 disciplinate dalla D.D. n. 14/24 Min. Lavoro e Politiche Sociali.
Parimenti, il Capitolato Speciale d’Appalto all’Art. 10, comma 4, impone al futuro gestore di applicare il medesimo CCNL oppure un contratto diverso purché “siano salvaguardati i livelli retributivi dei lavoratori in modo adeguato e congruo”.
Corre l’obbligo segnalare alla CUC e al Comune di Fondi che, antecedentemente alla data di pubblicazione della gara, il 9/12/2025 le parti datoriali e sindacali hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL in argomento prevedendo l’adeguamento dei minimi retributivi ed altri istituti contrattuali (cosiddetto welfare) per un valore a regime estremamente significativo, pari a circa il 10 % del costo del personale definito dalle tabelle ministeriali utilizzate per la quantificazione del costo della manodopera e, pertanto, dell’importo a base di gara.
Si evidenzia che il meccanismo revisionale previsto dall’Art. 9 del CSA non permette di “recuperare” eventuali sottovalorizzazioni iniziali in quanto copre eventuali incrementi ulteriori intervenuti nel corso del primo anno di appalto e che l’incremento di costo cui il gestore andrà incontro supera di gran lunga le variazioni attese nei casi di rinnovi contrattuali intervenuti durante il periodo contrattuale.
Stante quanto rilevato, si chiede di confermare che, sebbene nella predisposizione dell’offerta il concorrente debba fare riferimento al costo del personale luglio 2024, si procederà ad aggiornare tale costo nella fase precedente alla stipula del contratto con l’Impresa aggiudicataria, con il riconoscimento del canone adeguato.
Distitni saluti.
Parimenti, il Capitolato Speciale d’Appalto all’Art. 10, comma 4, impone al futuro gestore di applicare il medesimo CCNL oppure un contratto diverso purché “siano salvaguardati i livelli retributivi dei lavoratori in modo adeguato e congruo”.
Corre l’obbligo segnalare alla CUC e al Comune di Fondi che, antecedentemente alla data di pubblicazione della gara, il 9/12/2025 le parti datoriali e sindacali hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL in argomento prevedendo l’adeguamento dei minimi retributivi ed altri istituti contrattuali (cosiddetto welfare) per un valore a regime estremamente significativo, pari a circa il 10 % del costo del personale definito dalle tabelle ministeriali utilizzate per la quantificazione del costo della manodopera e, pertanto, dell’importo a base di gara.
Si evidenzia che il meccanismo revisionale previsto dall’Art. 9 del CSA non permette di “recuperare” eventuali sottovalorizzazioni iniziali in quanto copre eventuali incrementi ulteriori intervenuti nel corso del primo anno di appalto e che l’incremento di costo cui il gestore andrà incontro supera di gran lunga le variazioni attese nei casi di rinnovi contrattuali intervenuti durante il periodo contrattuale.
Stante quanto rilevato, si chiede di confermare che, sebbene nella predisposizione dell’offerta il concorrente debba fare riferimento al costo del personale luglio 2024, si procederà ad aggiornare tale costo nella fase precedente alla stipula del contratto con l’Impresa aggiudicataria, con il riconoscimento del canone adeguato.
Distitni saluti.
18/02/2026 10:30
Risposta
Spett.le O.E.,
il costo della manodopera indicato nella documentazione di gara, ed in particolare nella Relazione Tecnico–Economica (PEFA), è stato determinato dalla Stazione Appaltante in conformità a quanto previsto dall’articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023, sulla base delle tabelle del costo medio del lavoro predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ufficialmente vigenti al momento della redazione del progetto e dell’indizione della procedura di gara, ossia quelle approvate con Decreto Direttoriale n. 14/2024, riferite al CCNL Servizi Ambientali.
Il Capitolato Speciale d’Appalto, all’articolo 10, comma 4, impone correttamente all’aggiudicatario l’applicazione del CCNL di settore ovvero di altro contratto che garantisca livelli retributivi adeguati e congrui, in conformità alla normativa vigente. Tale previsione attiene alla fase esecutiva del contratto e agli obblighi dell’operatore economico aggiudicatario nei confronti dei lavoratori.
Con riferimento all’accordo di rinnovo del CCNL Servizi Ambientali sottoscritto in data 9/12/2025, si rappresenta che, allo stato attuale, lo stesso non risulta recepito in nuove tabelle ministeriali ufficialmente pubblicate ai sensi dell’articolo 41 del D.Lgs. 36/2023. Pertanto, tale accordo, pur rilevante sul piano sindacale, non può costituire parametro di riferimento per la rideterminazione del costo della manodopera posto a base di gara né per l’aggiornamento del quadro economico della procedura.
Ne consegue che, ai fini della predisposizione dell’offerta, i concorrenti devono fare esclusivo riferimento al costo della manodopera indicato negli atti di gara, determinato sulla base delle tabelle ministeriali vigenti, senza che sia possibile prevedere, in questa fase, un aggiornamento automatico del costo del personale nella fase antecedente alla stipula del contratto.
Resta fermo che eventuali variazioni dei costi intervenute nel corso dell’esecuzione del contratto saranno disciplinate nell’ambito
del PEF ARERA/MTR secondo le procedure di validazione/adozione previste nel CSA e nello spefico attraverso il meccanismo di revisione dei prezzi previsto dall’articolo 9 del Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa vigente ovvero in funzione a quanto previsto dall’art. 10 dello “schema di Contratto”, in merito alla possibilità, da parte del gestore del servizio, di procedere con l’istanza di riequilibrio economico finanziario, durante tutto il periodo di vigenza del contratto.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
il costo della manodopera indicato nella documentazione di gara, ed in particolare nella Relazione Tecnico–Economica (PEFA), è stato determinato dalla Stazione Appaltante in conformità a quanto previsto dall’articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023, sulla base delle tabelle del costo medio del lavoro predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ufficialmente vigenti al momento della redazione del progetto e dell’indizione della procedura di gara, ossia quelle approvate con Decreto Direttoriale n. 14/2024, riferite al CCNL Servizi Ambientali.
Il Capitolato Speciale d’Appalto, all’articolo 10, comma 4, impone correttamente all’aggiudicatario l’applicazione del CCNL di settore ovvero di altro contratto che garantisca livelli retributivi adeguati e congrui, in conformità alla normativa vigente. Tale previsione attiene alla fase esecutiva del contratto e agli obblighi dell’operatore economico aggiudicatario nei confronti dei lavoratori.
Con riferimento all’accordo di rinnovo del CCNL Servizi Ambientali sottoscritto in data 9/12/2025, si rappresenta che, allo stato attuale, lo stesso non risulta recepito in nuove tabelle ministeriali ufficialmente pubblicate ai sensi dell’articolo 41 del D.Lgs. 36/2023. Pertanto, tale accordo, pur rilevante sul piano sindacale, non può costituire parametro di riferimento per la rideterminazione del costo della manodopera posto a base di gara né per l’aggiornamento del quadro economico della procedura.
Ne consegue che, ai fini della predisposizione dell’offerta, i concorrenti devono fare esclusivo riferimento al costo della manodopera indicato negli atti di gara, determinato sulla base delle tabelle ministeriali vigenti, senza che sia possibile prevedere, in questa fase, un aggiornamento automatico del costo del personale nella fase antecedente alla stipula del contratto.
Resta fermo che eventuali variazioni dei costi intervenute nel corso dell’esecuzione del contratto saranno disciplinate nell’ambito
del PEF ARERA/MTR secondo le procedure di validazione/adozione previste nel CSA e nello spefico attraverso il meccanismo di revisione dei prezzi previsto dall’articolo 9 del Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa vigente ovvero in funzione a quanto previsto dall’art. 10 dello “schema di Contratto”, in merito alla possibilità, da parte del gestore del servizio, di procedere con l’istanza di riequilibrio economico finanziario, durante tutto il periodo di vigenza del contratto.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
09/01/2026 10:41
Quesito #2
Prot. n.152-26 DB/sm
Spett.li
Comune di Fondi
Trasmessa tramite Portale
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI FONDI (LT) - B9C5E4EF10
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:
1. In riferimento all’art. 10 “Garanzia Provvisoria” del Disciplinare di gara:
- si chiede conferma che la stessa debba essere intestata alla Stazione Appaltante ovvero il Comune di Fondi;
- si chiede conferma che la stessa possa essere ridotta dell’ulteriore 20%, cumulabile con la riduzione del 30%(9001) qualora l’operatore economico sia in possesso di una a più certificazioni di cui all’art. 106, comma 8 del D.Lgs 36/23 allegato II.13
- si chiede conferma che l’importo pari al 2% del valore complessivo dell’appalto a base di gara sia pari ad € 930.483,29 € e non € 930.503,29
Spett.li
Comune di Fondi
Trasmessa tramite Portale
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI FONDI (LT) - B9C5E4EF10
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:
1. In riferimento all’art. 10 “Garanzia Provvisoria” del Disciplinare di gara:
- si chiede conferma che la stessa debba essere intestata alla Stazione Appaltante ovvero il Comune di Fondi;
- si chiede conferma che la stessa possa essere ridotta dell’ulteriore 20%, cumulabile con la riduzione del 30%(9001) qualora l’operatore economico sia in possesso di una a più certificazioni di cui all’art. 106, comma 8 del D.Lgs 36/23 allegato II.13
- si chiede conferma che l’importo pari al 2% del valore complessivo dell’appalto a base di gara sia pari ad € 930.483,29 € e non € 930.503,29
12/01/2026 08:28
Risposta
Spett.le O.E.,
con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si forniscono i seguenti riscontri.
In merito all’intestazione della garanzia provvisoria
Si conferma che la garanzia provvisoria deve essere intestata alla Stazione Appaltante, individuata nel Comune di Fondi, in qualità di Ente capofila della Centrale Unica di Committenza.In merito alle riduzioni applicabili alla garanzia provvisoria
Si conferma che alla garanzia provvisoria si applicano le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.
Le riduzioni sono cumulabili tra loro nei limiti e alle condizioni stabilite dalla norma, fermo restando che l’operatore economico dovrà comprovare il possesso delle certificazioni dichiarate secondo quanto previsto dall’Allegato II.13 al Codice dei contratti pubblici.In merito all’importo della garanzia provvisoria
Si conferma che l’importo corretto della garanzia provvisoria, pari al 2% del valore complessivo dell’appalto a base di gara, è pari ad € 930.503,29.
Pertanto, l’indicazione dell’importo di € 930.503,29 contenuta nel Disciplinare di gara è da intendersi corretta.
Cordiali saluti
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si forniscono i seguenti riscontri.
In merito all’intestazione della garanzia provvisoria
Si conferma che la garanzia provvisoria deve essere intestata alla Stazione Appaltante, individuata nel Comune di Fondi, in qualità di Ente capofila della Centrale Unica di Committenza.In merito alle riduzioni applicabili alla garanzia provvisoria
Si conferma che alla garanzia provvisoria si applicano le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.
Le riduzioni sono cumulabili tra loro nei limiti e alle condizioni stabilite dalla norma, fermo restando che l’operatore economico dovrà comprovare il possesso delle certificazioni dichiarate secondo quanto previsto dall’Allegato II.13 al Codice dei contratti pubblici.In merito all’importo della garanzia provvisoria
Si conferma che l’importo corretto della garanzia provvisoria, pari al 2% del valore complessivo dell’appalto a base di gara, è pari ad € 930.503,29.
Pertanto, l’indicazione dell’importo di € 930.503,29 contenuta nel Disciplinare di gara è da intendersi corretta.
Cordiali saluti
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
22/01/2026 13:36
Quesito #3
Prot. 544
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:
1. In riferimento alla domanda di partecipazione:
▪ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel sito ______ e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economi i dati necessari al completamento della dichiarazione ed inoltre del documento citato;
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:
1. In riferimento alla domanda di partecipazione:
▪ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel sito ______ e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economi i dati necessari al completamento della dichiarazione ed inoltre del documento citato;
22/01/2026 13:46
Risposta
Spett.le O.E,
il documento richiesto è stato caricato nella sezione allegati della presente procedura. Pertanto, potete indicare che lo stesso è reperibile sul sito isituzonale del comune di Fondi oltre che nella PAD uitlizzata per la procedura di gara.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fsuco
il documento richiesto è stato caricato nella sezione allegati della presente procedura. Pertanto, potete indicare che lo stesso è reperibile sul sito isituzonale del comune di Fondi oltre che nella PAD uitlizzata per la procedura di gara.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fsuco
30/01/2026 13:16
Quesito #4
Buongiorno,
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede la seguente richiesta di chiarimenti in merito alla Carta della Qualità del servizio (TQRIF). Nel Disciplinare di gara, tra i criteri al punto 6, è indicata la presentazione della Carta della Qualità nell’ambito dell’offerta tecnica; nel Capitolato Speciale d’Appalto, invece, all’art. 3, comma 2, lett. c) la stessa è ricompresa tra i documenti che il contraente deve produrre entro 30 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione. Si evidenzia che, ai sensi della regolazione ARERA – TQRIF, la Carta della Qualità costituisce un documento attuativo e contrattuale, da redigersi in coerenza con: l’assetto organizzativo definitivo del gestore aggiudicatario, gli impegni assunti in sede di offerta tecnica, il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori comunicato dall’ETC.
Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di confermare che l’indicazione contenuta nel Disciplinare di gara sia da intendersi come mero refuso, e che la Carta della Qualità non debba essere allegata all’offerta tecnica, ma prodotta successivamente all’aggiudicazione, secondo quanto previsto dal CSA.
Rimanendo in attesa di cortese riscontro
Cordiali saluti
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede la seguente richiesta di chiarimenti in merito alla Carta della Qualità del servizio (TQRIF). Nel Disciplinare di gara, tra i criteri al punto 6, è indicata la presentazione della Carta della Qualità nell’ambito dell’offerta tecnica; nel Capitolato Speciale d’Appalto, invece, all’art. 3, comma 2, lett. c) la stessa è ricompresa tra i documenti che il contraente deve produrre entro 30 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione. Si evidenzia che, ai sensi della regolazione ARERA – TQRIF, la Carta della Qualità costituisce un documento attuativo e contrattuale, da redigersi in coerenza con: l’assetto organizzativo definitivo del gestore aggiudicatario, gli impegni assunti in sede di offerta tecnica, il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori comunicato dall’ETC.
Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di confermare che l’indicazione contenuta nel Disciplinare di gara sia da intendersi come mero refuso, e che la Carta della Qualità non debba essere allegata all’offerta tecnica, ma prodotta successivamente all’aggiudicazione, secondo quanto previsto dal CSA.
Rimanendo in attesa di cortese riscontro
Cordiali saluti
09/02/2026 12:33
Risposta
Spett.le O.E.,
in riscontro al quesito posto, si conferma che la Carta della Qualità definitiva, intesa come documento contrattuale e attuativo, deve essere prodotta dal soggetto aggiudicatario successivamente all'aggiudicazione (entro 30 giorni dall'efficacia), secondo quanto previsto dall'art. 3 del CSA.
In sede di offerta tecnica, il concorrente è tenuto a illustrare gli impegni e le proposte migliorative (es. modalità di informazione, campagne di sensibilizzazione e standard di servizio) che costituiranno la base per la successiva redazione della Carta della Qualità, in coerenza con i criteri di valutazione previsti dal Disciplinare. L'indicazione nel Disciplinare non è dunque da considerarsi un mero refuso, ma va intesa come l'obbligo di descrivere nell'offerta i criteri qualitativi che verranno poi formalizzati nel documento finale post-aggiudicazione.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
in riscontro al quesito posto, si conferma che la Carta della Qualità definitiva, intesa come documento contrattuale e attuativo, deve essere prodotta dal soggetto aggiudicatario successivamente all'aggiudicazione (entro 30 giorni dall'efficacia), secondo quanto previsto dall'art. 3 del CSA.
In sede di offerta tecnica, il concorrente è tenuto a illustrare gli impegni e le proposte migliorative (es. modalità di informazione, campagne di sensibilizzazione e standard di servizio) che costituiranno la base per la successiva redazione della Carta della Qualità, in coerenza con i criteri di valutazione previsti dal Disciplinare. L'indicazione nel Disciplinare non è dunque da considerarsi un mero refuso, ma va intesa come l'obbligo di descrivere nell'offerta i criteri qualitativi che verranno poi formalizzati nel documento finale post-aggiudicazione.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
05/02/2026 18:31
Quesito #5
Spett.le Comune di Fondi
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI FONDI (LT) - B9C5E4EF10
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, con la presente richiede quanto segue:
1 ) In relazione al requisito di partecipazione previsto dal disciplinare di gara al punto “6.3. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
“A pena di esclusione, gli operatori dovranno dimostrare di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla
data di indizione della procedura di gara di almeno n. 3 servizi analoghi a quello in affidamento, in comuni (o soggetti agli stessi riconducibili – Consorzi, Unione, ecc.) con popolazione non inferiore
a 30.000 abitanti, per l’importo almeno pari al 70 % del valore dell’appalto posto a base di gara,
ovvero pari ad € 32.567.615,08. Tale importo deve essere stato interamente eseguito nel periodo di
riferimento (non risulta sufficiente aver stipulato il contratto ma deve essere stata eseguita la
prestazione)”
Si chiede interpretazione autentica da parte di codesta S.A. in ordine alla concreta portata dispositiva della summenzionata clausola della legge di gara e, dunque, se l’o.e. concorrente debba dimostrare il possesso di n. 3 servizi analoghi eseguiti nel decennio in Comuni con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti cadauno e per un importo complessivo di almeno Euro 32.567.615,08 (ad esempio: Comune 1 valore appalto Euro 10.000.000; Comune 2 valore appalto Euro 15.000.000; Comune 3 valore appalto Euro 7.567.615,08)
2)In riferimento a quanto riportato nel documento allegato agli atti di gara “E066_04_CAPITOLATO_SPECIALE_D_APPALTO”, (allegato elenco personale oggetto di salvaguardia), si chiede cortesemente di mettere a disposizione dell’operatore economico concorrente ulteriori elementi/informazioni sul personale attualmente impiegato nei servizi oggetto dell’appalto, in particolare:
· Per alcuni dipendenti è indicato il livello senza specificare la qualifica (A o B), questi hanno CCNL diverso?
· anzianità contributiva;
· data di assunzione;
· contratto di provenienza se presente;
· età maturata;
· eventuali emolumenti ad-persona erogati;
· tasso medio di assenteismo;
· presenza di disabili o di personale con limitazioni operative e se si specificare entità (L. 68/99);
· presenza di personale che usufruisce della Lg 104;
· presenza di personale di genere femminile;
Tali elementi sono fondamentali per valutare la parte economico di gestione del personale e per quantificare i giusti oneri relativi.
Inoltre quanto sopra richiesto è finalizzato a consentire un’adeguata organizzazione aziendale in fase di predisposizione dell’offerta tecnica e assicurare il pieno rispetto delle condizioni contrattuali e normative vigenti, oltre che a rendere possibile la formulazione del piano di assorbimento del personale richiesto.
Si considera infine, che tali informazioni sono nella disponibilità solo all’attuale gestore dei servizi di raccolta e di igiene urbana, il che gli consente di avere una posizione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti.
Grazie
Saluti
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI FONDI (LT) - B9C5E4EF10
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, con la presente richiede quanto segue:
1 ) In relazione al requisito di partecipazione previsto dal disciplinare di gara al punto “6.3. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
“A pena di esclusione, gli operatori dovranno dimostrare di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla
data di indizione della procedura di gara di almeno n. 3 servizi analoghi a quello in affidamento, in comuni (o soggetti agli stessi riconducibili – Consorzi, Unione, ecc.) con popolazione non inferiore
a 30.000 abitanti, per l’importo almeno pari al 70 % del valore dell’appalto posto a base di gara,
ovvero pari ad € 32.567.615,08. Tale importo deve essere stato interamente eseguito nel periodo di
riferimento (non risulta sufficiente aver stipulato il contratto ma deve essere stata eseguita la
prestazione)”
Si chiede interpretazione autentica da parte di codesta S.A. in ordine alla concreta portata dispositiva della summenzionata clausola della legge di gara e, dunque, se l’o.e. concorrente debba dimostrare il possesso di n. 3 servizi analoghi eseguiti nel decennio in Comuni con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti cadauno e per un importo complessivo di almeno Euro 32.567.615,08 (ad esempio: Comune 1 valore appalto Euro 10.000.000; Comune 2 valore appalto Euro 15.000.000; Comune 3 valore appalto Euro 7.567.615,08)
2)In riferimento a quanto riportato nel documento allegato agli atti di gara “E066_04_CAPITOLATO_SPECIALE_D_APPALTO”, (allegato elenco personale oggetto di salvaguardia), si chiede cortesemente di mettere a disposizione dell’operatore economico concorrente ulteriori elementi/informazioni sul personale attualmente impiegato nei servizi oggetto dell’appalto, in particolare:
· Per alcuni dipendenti è indicato il livello senza specificare la qualifica (A o B), questi hanno CCNL diverso?
· anzianità contributiva;
· data di assunzione;
· contratto di provenienza se presente;
· età maturata;
· eventuali emolumenti ad-persona erogati;
· tasso medio di assenteismo;
· presenza di disabili o di personale con limitazioni operative e se si specificare entità (L. 68/99);
· presenza di personale che usufruisce della Lg 104;
· presenza di personale di genere femminile;
Tali elementi sono fondamentali per valutare la parte economico di gestione del personale e per quantificare i giusti oneri relativi.
Inoltre quanto sopra richiesto è finalizzato a consentire un’adeguata organizzazione aziendale in fase di predisposizione dell’offerta tecnica e assicurare il pieno rispetto delle condizioni contrattuali e normative vigenti, oltre che a rendere possibile la formulazione del piano di assorbimento del personale richiesto.
Si considera infine, che tali informazioni sono nella disponibilità solo all’attuale gestore dei servizi di raccolta e di igiene urbana, il che gli consente di avere una posizione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti.
Grazie
Saluti
18/02/2026 11:01
Risposta
Spett.le O.E.,
In riferimento ai quesiti pervenuti, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Quesito n. 1 – Requisito di capacità tecnica e professionale (punto 6.3 del Disciplinare)
Il Disciplinare prevede che, a pena di esclusione, gli operatori economici debbano aver eseguito negli ultimi dieci anni almeno n. 3 servizi analoghi a quello oggetto di affidamento, in Comuni con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti, per un importo almeno pari al 70% del valore dell’appalto posto a base di gara, pari ad euro 32.567.615,08, precisando che tale importo deve essere stato interamente eseguito nel periodo di riferimento.
La clausola deve essere interpretata nel senso che:
i tre servizi analoghi devono essere stati eseguiti in Comuni (o soggetti riconducibili quali Consorzi, Unioni, ecc.) ciascuno con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti;l’importo minimo richiesto, pari al 70% del valore a base di gara (euro 32.567.615,08), deve risultare complessivamente raggiunto mediante la somma dei servizi analoghi dichiarati nel decennio di riferimento;non è richiesto che ciascun singolo servizio raggiunga autonomamente l’importo di euro 32.567.615,08, bensì che tale soglia sia raggiunta complessivamente dai servizi analoghi eseguiti.
Resta fermo che le prestazioni devono risultare integralmente eseguite nel periodo di riferimento e che la mandataria, in caso di raggruppamento temporaneo, deve possedere il requisito in misura maggioritaria secondo quanto previsto dal Disciplinare.
Quesito n. 2 – Richiesta ulteriori informazioni sul personale oggetto di salvaguardia
Con riferimento alle informazioni richieste in ordine al personale attualmente impiegato, si rappresenta quanto segue.
La Stazione Appaltante ha messo a disposizione dei concorrenti l’elenco del personale oggetto di salvaguardia, con le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’applicazione della clausola sociale e della predisposizione dell’offerta, nel rispetto della normativa vigente.
Si comunica che in data odierna si è provveduto a pubblicare un elenco aggiornato con ulteriori infirmazioni del personale in possesso della stazione appaltante.
Le ulteriori informazioni richieste e non pubblicate, comunque non in possesso della stazione appaltante, attengono a dati personali e, in taluni casi, a dati sensibili o particolari ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Pertanto, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati e della normativa in materia di tutela della riservatezza, non è possibile fornire ulteriori informazioni di dettaglio rispetto a quelle già pubblicate.
Per quanto riguarda l’indicazione del livello senza specifica della qualifica (A o B), si precisa che i lavoratori sono inquadrati secondo il CCNL di settore indicato nei documenti di gara; eventuali specificazioni interne alla classificazione contrattuale non incidono sugli obblighi di assorbimento previsti dalla clausola sociale.
Si rammenta che:
l’aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, nel rispetto del CCNL applicato e delle tutele normative vigenti;il piano di assorbimento del personale deve essere formulato sulla base delle informazioni rese disponibili negli atti di gara;eventuali ulteriori elementi di dettaglio saranno oggetto di confronto nella fase esecutiva, nel rispetto della normativa vigente.
Non sussiste, in ogni caso, alcuna posizione di vantaggio in capo al gestore uscente tale da alterare la par condicio tra i concorrenti, atteso che le informazioni essenziali ai fini della formulazione dell’offerta sono state rese disponibili a tutti gli operatori economici in modo uniforme.
Cordiali saluti
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
In riferimento ai quesiti pervenuti, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Quesito n. 1 – Requisito di capacità tecnica e professionale (punto 6.3 del Disciplinare)
Il Disciplinare prevede che, a pena di esclusione, gli operatori economici debbano aver eseguito negli ultimi dieci anni almeno n. 3 servizi analoghi a quello oggetto di affidamento, in Comuni con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti, per un importo almeno pari al 70% del valore dell’appalto posto a base di gara, pari ad euro 32.567.615,08, precisando che tale importo deve essere stato interamente eseguito nel periodo di riferimento.
La clausola deve essere interpretata nel senso che:
i tre servizi analoghi devono essere stati eseguiti in Comuni (o soggetti riconducibili quali Consorzi, Unioni, ecc.) ciascuno con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti;l’importo minimo richiesto, pari al 70% del valore a base di gara (euro 32.567.615,08), deve risultare complessivamente raggiunto mediante la somma dei servizi analoghi dichiarati nel decennio di riferimento;non è richiesto che ciascun singolo servizio raggiunga autonomamente l’importo di euro 32.567.615,08, bensì che tale soglia sia raggiunta complessivamente dai servizi analoghi eseguiti.
Resta fermo che le prestazioni devono risultare integralmente eseguite nel periodo di riferimento e che la mandataria, in caso di raggruppamento temporaneo, deve possedere il requisito in misura maggioritaria secondo quanto previsto dal Disciplinare.
Quesito n. 2 – Richiesta ulteriori informazioni sul personale oggetto di salvaguardia
Con riferimento alle informazioni richieste in ordine al personale attualmente impiegato, si rappresenta quanto segue.
La Stazione Appaltante ha messo a disposizione dei concorrenti l’elenco del personale oggetto di salvaguardia, con le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’applicazione della clausola sociale e della predisposizione dell’offerta, nel rispetto della normativa vigente.
Si comunica che in data odierna si è provveduto a pubblicare un elenco aggiornato con ulteriori infirmazioni del personale in possesso della stazione appaltante.
Le ulteriori informazioni richieste e non pubblicate, comunque non in possesso della stazione appaltante, attengono a dati personali e, in taluni casi, a dati sensibili o particolari ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Pertanto, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati e della normativa in materia di tutela della riservatezza, non è possibile fornire ulteriori informazioni di dettaglio rispetto a quelle già pubblicate.
Per quanto riguarda l’indicazione del livello senza specifica della qualifica (A o B), si precisa che i lavoratori sono inquadrati secondo il CCNL di settore indicato nei documenti di gara; eventuali specificazioni interne alla classificazione contrattuale non incidono sugli obblighi di assorbimento previsti dalla clausola sociale.
Si rammenta che:
l’aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, nel rispetto del CCNL applicato e delle tutele normative vigenti;il piano di assorbimento del personale deve essere formulato sulla base delle informazioni rese disponibili negli atti di gara;eventuali ulteriori elementi di dettaglio saranno oggetto di confronto nella fase esecutiva, nel rispetto della normativa vigente.
Non sussiste, in ogni caso, alcuna posizione di vantaggio in capo al gestore uscente tale da alterare la par condicio tra i concorrenti, atteso che le informazioni essenziali ai fini della formulazione dell’offerta sono state rese disponibili a tutti gli operatori economici in modo uniforme.
Cordiali saluti
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
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dati-integrativi-del-personale.pdf SHA-256: 30117f8dd76915358a7fe3246d3b99c121fe9cb4ddabfd17b3389134a132df35 18/02/2026 11:01 |
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07/02/2026 09:04
Quesito #6
In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di poter chiarire i seguenti quesiti:
1) Il Disciplinare di Gara al punto 16 richiede che i concorrenti producano una “Relazione tecnica dei servizi offerti” in formato pdf per un numero massimo di 180 pagine. Si chiede di chiarire quanto segue: a) se le 180 pagine sono da considerarsi in formato A4; b) se il documento è da intendersi composto da 180 facciate, oppure 360 (fronte e retro); c) se le 180 pagine o facciate sono da intendersi esclusi copertina, indice ed eventuali allegati.
2) Il Disciplinare di Gara al punto 18.1 disciplina i criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Nel Criterio 1, relativo ai servizi di raccolta, viene richiesto al concorrente di “indicare in maniera chiara e precisa la tipologia … il piano di assorbimento del personale”. Si chiede di chiarire se il piano debba essere inserito nella Relazione in corrispondenza del capitolo relativo al Criterio 1 dedicato ai soli servizi di raccolta porta a porta oppure, considerata la sua estensione legata al complesso dei servizi oggetto di gara ed al numero di pagine necessarie per la sua redazione, possa essere prodotto come allegato alla Relazione al titolo “Piano di assorbimento del personale”.
3) Il Disciplinare di Gara al punto 18.1 disciplina i criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Nel Criterio 6, relativo alla comunicazione, viene richiesto che sia “presentata idonea carta della qualità”. Considerata il numero di pagine necessarie per la redazione di tale documento, a) si chiede di chiarire che lo stesso possa essere prodotto come allegato alla Relazione al titolo “Carta della qualità dei servizi”; b) si chiede di confermare che il documento, il quale come specificato dai documenti di gara sarà “oggetto comunque di verifica ed eventuale richiesta di modifica da parte dell’Amministrazione”, non debba contenere alcun valore di carattere economico.
DIstinti saluti.
1) Il Disciplinare di Gara al punto 16 richiede che i concorrenti producano una “Relazione tecnica dei servizi offerti” in formato pdf per un numero massimo di 180 pagine. Si chiede di chiarire quanto segue: a) se le 180 pagine sono da considerarsi in formato A4; b) se il documento è da intendersi composto da 180 facciate, oppure 360 (fronte e retro); c) se le 180 pagine o facciate sono da intendersi esclusi copertina, indice ed eventuali allegati.
2) Il Disciplinare di Gara al punto 18.1 disciplina i criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Nel Criterio 1, relativo ai servizi di raccolta, viene richiesto al concorrente di “indicare in maniera chiara e precisa la tipologia … il piano di assorbimento del personale”. Si chiede di chiarire se il piano debba essere inserito nella Relazione in corrispondenza del capitolo relativo al Criterio 1 dedicato ai soli servizi di raccolta porta a porta oppure, considerata la sua estensione legata al complesso dei servizi oggetto di gara ed al numero di pagine necessarie per la sua redazione, possa essere prodotto come allegato alla Relazione al titolo “Piano di assorbimento del personale”.
3) Il Disciplinare di Gara al punto 18.1 disciplina i criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Nel Criterio 6, relativo alla comunicazione, viene richiesto che sia “presentata idonea carta della qualità”. Considerata il numero di pagine necessarie per la redazione di tale documento, a) si chiede di chiarire che lo stesso possa essere prodotto come allegato alla Relazione al titolo “Carta della qualità dei servizi”; b) si chiede di confermare che il documento, il quale come specificato dai documenti di gara sarà “oggetto comunque di verifica ed eventuale richiesta di modifica da parte dell’Amministrazione”, non debba contenere alcun valore di carattere economico.
DIstinti saluti.
18/02/2026 10:51
Risposta
Spett.le O.E.,
In riferimento ai quesiti pervenuti, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Quesito n. 1 – Relazione tecnica (punto 16 del Disciplinare)
Con riferimento al limite massimo di 180 pagine della Relazione tecnica, si precisa quanto segue:
Il Disciplinare prevede che l’offerta tecnica sia prodotta in formato .pdf per un numero massimo di 180 pagine. Il formato non è espressamente indicato; in assenza di diversa previsione, si intende il formato ordinario A4.Le 180 pagine sono da intendersi come 180 facciate effettivamente numerate. Non è ammesso il conteggio fronte/retro ai fini del raddoppio del numero delle pagine.Come espressamente previsto dal Disciplinare, l’estensione massima si riferisce ai contenuti e non include la copertina e l’indice o sommario.
Eventuali allegati tecnici costituiscono parte integrante della Relazione e non erranno conteggiati nel limite massimo delle 180 pagine a condizione che siano meramente esplicativi delle soluzioni già indicate all'interno della relazione tecnica, sulla quale verrà effettuata la valutazione della commissione.
Quesito n. 2 – Piano di assorbimento del personale (Criterio 1 – punto 18.1)
Il Criterio 1 prevede espressamente l’indicazione del piano di assorbimento del personale.
Il Disciplinare stabilisce che la documentazione tecnica debba essere organizzata per sezioni e capitoli seguendo la medesima sequenza dei criteri di valutazione, al fine di agevolare l’attività della Commissione giudicatrice.
Pertanto:
il piano di assorbimento del personale deve essere inserito all’interno della Relazione tecnica, nella sezione dedicata al Criterio 1;è consentito strutturarlo come sottosezione o allegato interno alla Relazione, purché espressamente richiamato nel capitolo relativo al Criterio 1 e nel rispetto del limite massimo delle 180 pagine.
Non è conforme al Disciplinare la produzione del piano di assorbimento quale documento autonomo e separato dalla struttura dell’offerta tecnica per le motivazioni di cui al punto precedente.
Quesito n. 3 – Carta della qualità (Criterio 6)
La Carta della Qualità definitiva, intesa come documento contrattuale e attuativo, deve essere prodotta dal soggetto aggiudicatario successivamente all'aggiudicazione (entro 30 giorni dall'efficacia), secondo quanto previsto dall'art. 3 del CSA.
In sede di offerta tecnica, il concorrente è tenuto a illustrare gli impegni e le proposte migliorative (es. modalità di informazione, campagne di sensibilizzazione e standard di servizio) che costituiranno la base per la successiva redazione della Carta della Qualità, in coerenza con i criteri di valutazione previsti dal Disciplinare. L'indicazione nel Disciplinare non è dunque da considerarsi un mero refuso, ma va intesa come l'obbligo di descrivere nell'offerta i criteri qualitativi che verranno poi formalizzati nel documento finale post-aggiudicazione.
Si chiarisce che:
a) La Carta della qualità, così come sopra intesa, può essere prodotta all'interno della Relazione tecnica, nella sezione dedicata al Criterio 6, sottoscritta digitalmente e nel rispetto del limite massimo complessivo di 180 pagine. Resta ferma la possibilità, in base a quanto chiarito al punto 1, di produrre uno schema di carta della qualità da allegare alla relazione e che non sarà conteggiata nel limite massimo della pagine previste per la relazione.
b) In conformità al Disciplinare, nell’offerta tecnica non deve essere contenuto alcun riferimento a elementi economici, né indicazioni da cui sia possibile desumere il prezzo offerto, a pena di esclusione.
Pertanto, la Carta della qualità non deve contenere alcun valore o elemento di carattere economico.
Cordiali saluti
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
In riferimento ai quesiti pervenuti, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Quesito n. 1 – Relazione tecnica (punto 16 del Disciplinare)
Con riferimento al limite massimo di 180 pagine della Relazione tecnica, si precisa quanto segue:
Il Disciplinare prevede che l’offerta tecnica sia prodotta in formato .pdf per un numero massimo di 180 pagine. Il formato non è espressamente indicato; in assenza di diversa previsione, si intende il formato ordinario A4.Le 180 pagine sono da intendersi come 180 facciate effettivamente numerate. Non è ammesso il conteggio fronte/retro ai fini del raddoppio del numero delle pagine.Come espressamente previsto dal Disciplinare, l’estensione massima si riferisce ai contenuti e non include la copertina e l’indice o sommario.
Eventuali allegati tecnici costituiscono parte integrante della Relazione e non erranno conteggiati nel limite massimo delle 180 pagine a condizione che siano meramente esplicativi delle soluzioni già indicate all'interno della relazione tecnica, sulla quale verrà effettuata la valutazione della commissione.
Quesito n. 2 – Piano di assorbimento del personale (Criterio 1 – punto 18.1)
Il Criterio 1 prevede espressamente l’indicazione del piano di assorbimento del personale.
Il Disciplinare stabilisce che la documentazione tecnica debba essere organizzata per sezioni e capitoli seguendo la medesima sequenza dei criteri di valutazione, al fine di agevolare l’attività della Commissione giudicatrice.
Pertanto:
il piano di assorbimento del personale deve essere inserito all’interno della Relazione tecnica, nella sezione dedicata al Criterio 1;è consentito strutturarlo come sottosezione o allegato interno alla Relazione, purché espressamente richiamato nel capitolo relativo al Criterio 1 e nel rispetto del limite massimo delle 180 pagine.
Non è conforme al Disciplinare la produzione del piano di assorbimento quale documento autonomo e separato dalla struttura dell’offerta tecnica per le motivazioni di cui al punto precedente.
Quesito n. 3 – Carta della qualità (Criterio 6)
La Carta della Qualità definitiva, intesa come documento contrattuale e attuativo, deve essere prodotta dal soggetto aggiudicatario successivamente all'aggiudicazione (entro 30 giorni dall'efficacia), secondo quanto previsto dall'art. 3 del CSA.
In sede di offerta tecnica, il concorrente è tenuto a illustrare gli impegni e le proposte migliorative (es. modalità di informazione, campagne di sensibilizzazione e standard di servizio) che costituiranno la base per la successiva redazione della Carta della Qualità, in coerenza con i criteri di valutazione previsti dal Disciplinare. L'indicazione nel Disciplinare non è dunque da considerarsi un mero refuso, ma va intesa come l'obbligo di descrivere nell'offerta i criteri qualitativi che verranno poi formalizzati nel documento finale post-aggiudicazione.
Si chiarisce che:
a) La Carta della qualità, così come sopra intesa, può essere prodotta all'interno della Relazione tecnica, nella sezione dedicata al Criterio 6, sottoscritta digitalmente e nel rispetto del limite massimo complessivo di 180 pagine. Resta ferma la possibilità, in base a quanto chiarito al punto 1, di produrre uno schema di carta della qualità da allegare alla relazione e che non sarà conteggiata nel limite massimo della pagine previste per la relazione.
b) In conformità al Disciplinare, nell’offerta tecnica non deve essere contenuto alcun riferimento a elementi economici, né indicazioni da cui sia possibile desumere il prezzo offerto, a pena di esclusione.
Pertanto, la Carta della qualità non deve contenere alcun valore o elemento di carattere economico.
Cordiali saluti
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
09/02/2026 13:46
Quesito #7
Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. Si richiede di indicare per ognuno degli operatori elencati alla Relazione Tecnico-Economica il possesso di patente C e CQC.
2. Il disciplinare di gara indica che la relazione debba avere una lunghezza max di 180 pagine. Si chiede se è possibile produrre allegati di dimensione superiore all’A4 a completamento dell’Offerta (planimetrie, suddivisione in aree, layout) e se tali allegati saranno oggetto di valutazione.
Distinti saluti
1. Si richiede di indicare per ognuno degli operatori elencati alla Relazione Tecnico-Economica il possesso di patente C e CQC.
2. Il disciplinare di gara indica che la relazione debba avere una lunghezza max di 180 pagine. Si chiede se è possibile produrre allegati di dimensione superiore all’A4 a completamento dell’Offerta (planimetrie, suddivisione in aree, layout) e se tali allegati saranno oggetto di valutazione.
Distinti saluti
18/02/2026 11:04
Risposta
Spett.le O.E.,
in relazione ai quesiti pervenuti , si forniscono i seguenti chiarimenti:
Quesito n. 1 (Patenti e CQC personale): Si comunica che i dati puntuali relativi al possesso della patente C e della CQC per i singoli operatori elencati nella Relazione Tecnico-Economica non sono attualmente in possesso della Stazione Appaltante. Per la formulazione dell'offerta, i concorrenti devono fare riferimento ai dati relativi a qualifiche e livelli di inquadramento riportati nell'elenco del personale allegato alla documentazione di gara.
Quesito n. 2: si invita a prendere visione del riscontro fonito al quesito n. 6.
Distinti saluti,
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
in relazione ai quesiti pervenuti , si forniscono i seguenti chiarimenti:
Quesito n. 1 (Patenti e CQC personale): Si comunica che i dati puntuali relativi al possesso della patente C e della CQC per i singoli operatori elencati nella Relazione Tecnico-Economica non sono attualmente in possesso della Stazione Appaltante. Per la formulazione dell'offerta, i concorrenti devono fare riferimento ai dati relativi a qualifiche e livelli di inquadramento riportati nell'elenco del personale allegato alla documentazione di gara.
Quesito n. 2: si invita a prendere visione del riscontro fonito al quesito n. 6.
Distinti saluti,
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
13/02/2026 16:49
Quesito #8
Si chiede se:
1. nelle 180 pagine totali inerenti l’Offerta tecnica sono comprese quelle relativa ad eventuali allegati come le cartografia e le tabelle previste per la rappresentazione dei servizi (cfr punto 2 del paragrafo 18.0 del Disciplinare di gara pag. 35)
2. possono essere considerati allegati alla Relazione Tecnica non compresi nel conteggio delle facciate:
· esempi di campagna di sensibilizzazione ,
· esempi di carta dei servizi,
· presentazione dell’ azienda proponente,
· depliants e schede tecniche delle forniture previste (es. mastelli, sacchi, etc) .
· depliants e schede tecniche dei mezzi previsti
3. Al fine di garantire l’equa partecipazione dei concorrenti non dando un vantaggio competitivo all’attale gestore del servizio, si chiede:
A. andamento mensile rifiuti nel corso dell’anno,
B. tipologia rifiuti prodotti divisi per EER anno 2025,
C. distribuzione e durata feste, manifestazioni, ricorrenze, etc
D. caratteristiche del Centro di Raccolta comunale esistente e nello specifico:
D1 Regolamento comunale d’uso
D.2 documento autorizzativo
D.3. planimetria
D.4. sezioni
D.5. presenza di sistema di illuminazione
D.6. presenza di sistema di videosorveglianza
D.7 Presenza di presa
D.8 presenza di servizi igienici per operatori addetti
D.9 Presenza di depuratore e modalità di scarico reflui (in fosso a, in fogna, etc) ed relativa autorizzazione
E. caratteristiche del sistema informatizzato digitale in uso presso le isole ecologiche informatizzate già attive sul territorio
F. schede tecniche delle isole ecologiche informatizzate già presenti
G. numerosità ed Elenco utenze facenti parte delle categorie protette
H. media del numero di ritiri a domicilio annui divisi per mese
1. nelle 180 pagine totali inerenti l’Offerta tecnica sono comprese quelle relativa ad eventuali allegati come le cartografia e le tabelle previste per la rappresentazione dei servizi (cfr punto 2 del paragrafo 18.0 del Disciplinare di gara pag. 35)
2. possono essere considerati allegati alla Relazione Tecnica non compresi nel conteggio delle facciate:
· esempi di campagna di sensibilizzazione ,
· esempi di carta dei servizi,
· presentazione dell’ azienda proponente,
· depliants e schede tecniche delle forniture previste (es. mastelli, sacchi, etc) .
· depliants e schede tecniche dei mezzi previsti
3. Al fine di garantire l’equa partecipazione dei concorrenti non dando un vantaggio competitivo all’attale gestore del servizio, si chiede:
A. andamento mensile rifiuti nel corso dell’anno,
B. tipologia rifiuti prodotti divisi per EER anno 2025,
C. distribuzione e durata feste, manifestazioni, ricorrenze, etc
D. caratteristiche del Centro di Raccolta comunale esistente e nello specifico:
D1 Regolamento comunale d’uso
D.2 documento autorizzativo
D.3. planimetria
D.4. sezioni
D.5. presenza di sistema di illuminazione
D.6. presenza di sistema di videosorveglianza
D.7 Presenza di presa
D.8 presenza di servizi igienici per operatori addetti
D.9 Presenza di depuratore e modalità di scarico reflui (in fosso a, in fogna, etc) ed relativa autorizzazione
E. caratteristiche del sistema informatizzato digitale in uso presso le isole ecologiche informatizzate già attive sul territorio
F. schede tecniche delle isole ecologiche informatizzate già presenti
G. numerosità ed Elenco utenze facenti parte delle categorie protette
H. media del numero di ritiri a domicilio annui divisi per mese
18/02/2026 12:54
Risposta
Spett.le O.E.,
per quanto riguarda le richieste di cui ai punti 1 e 2 si invita a prendere visione del riscontro fornito al quesito n. 6.
In riscontro alle richieste di cui al punto 3, si comunica che sono stati pubblicati, oltre che allegati al presente riscontro, gli ulteriori dati in possesso della scrivente stazione appaltante.
Non sussiste, in ogni caso, alcuna posizione tale da alterare la par condicio tra i concorrenti, atteso che le informazioni essenziali ai fini della formulazione dell’offerta sono state rese disponibili a tutti gli operatori economici in modo uniforme.
Cordiali saluti,
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
per quanto riguarda le richieste di cui ai punti 1 e 2 si invita a prendere visione del riscontro fornito al quesito n. 6.
In riscontro alle richieste di cui al punto 3, si comunica che sono stati pubblicati, oltre che allegati al presente riscontro, gli ulteriori dati in possesso della scrivente stazione appaltante.
Non sussiste, in ogni caso, alcuna posizione tale da alterare la par condicio tra i concorrenti, atteso che le informazioni essenziali ai fini della formulazione dell’offerta sono state rese disponibili a tutti gli operatori economici in modo uniforme.
Cordiali saluti,
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
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differenziata-comune-di-fondi-anno-2025.pdf SHA-256: b373b7a8750860981830a719f81970251be004d2676d95d3b5f6fea0bc798c00 18/02/2026 12:54 |
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13/02/2026 17:47
Quesito #9
Buongiorno,
in riferimento alla procedura di gara in oggetto, si inviano le seguenti richieste di chiarimento:
1) A seguito del sopralluogo effettuato sui luoghi ove si svolgerà il servizio, si chiede di conoscere quali aree, individuate al PRG di codesto Spett.le Comune, risultino destinate alla realizzazione di infrastrutture idonee ad ospitare il Centro Comunale di Raccolta, come previsto dall'art.18.1 "criteri di valutazione dell O.T." punto 3 del criteri, e che siano conformi vigenti normative urbanistiche, edilizie e ambientali.
2) con riferimento al requisito 6.3. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE del disciplinare di gara, si chiede di voler confermare che "l’importo almeno pari al 70 % del valore dell’appalto posto a base di gara, ovvero pari ad € 32.567.615,08," debba considerarsi come valore complessivamente maturato con i n. 3 servizi analoghi richiesti.
3) Premesso che: nel Disciplinare di gara la Stazione Appaltante indica che il contratto collettivo assunto a riferimento è il CCNL Servizi Ambientali 2022–2024 – tabelle luglio 2024 (K540) e che i costi della manodopera a base di gara sono stati stimati sulla base di tali tabelle; nel Disciplinare è inoltre previsto che i costi della manodopera non sono ribassabili, salvo le eccezioni espressamente ammesse dalla normativa e dalla documentazione di gara; nel CSA è previsto l’aggiornamento annuale del corrispettivo sulla base dei meccanismi/regole ARERA coerenti con il MTR vigente, ed è disciplinata la predisposizione del PEF con la relativa validazione/adozione
si chiede di confermare quanto segue:
1) che, ai fini della formulazione dell’offerta economica e della determinazione/giustificazione del costo della manodopera, sia corretto assumere come riferimento il CCNL “Servizi Ambientali” 2022–2024 e le relative tabelle (luglio 2024 – K540) ovvero, in alternativa, un CCNL diverso purché equivalente/analogo per tutele ai sensi della documentazione di gara, applicando i relativi minimi/tabellari ufficiali;
2) che eventuali incrementi dei costi del personale intervenuti in corso di esecuzione (es. rinnovi/adeguamenti del CCNL Servizi Ambientali nel periodo contrattuale, incluso l’eventuale consolidamento/entrata in vigore di aumenti conseguenti alla conferma dell’ipotesi di accordo del 9 dicembre 2025 per il CCNL Servizi Ambientali 2025–2027) siano gestiti tramite i meccanismi regolatori e contrattuali previsti dagli atti di gara, e quindi: rendicontabili/riconoscibili nell’ambito del PEF ARERA/MTR secondo le procedure di validazione/adozione previste nel CSA; e/o oggetto di aggiornamento/revisione del corrispettivo secondo le previsioni contrattuali (aggiornamento annuale su inflazione ARERA e, ove ricorrano i presupposti, istanza di riequilibrio).
Si chiede riscontro espresso sul punto 1) e sul punto 2), al fine di assicurare omogeneità di impostazione economica e corretta rappresentazione dei costi di manodopera in sede di offerta.
Rimanendo in attesa di Vs. cortese riscontro
Cordiali saluti
in riferimento alla procedura di gara in oggetto, si inviano le seguenti richieste di chiarimento:
1) A seguito del sopralluogo effettuato sui luoghi ove si svolgerà il servizio, si chiede di conoscere quali aree, individuate al PRG di codesto Spett.le Comune, risultino destinate alla realizzazione di infrastrutture idonee ad ospitare il Centro Comunale di Raccolta, come previsto dall'art.18.1 "criteri di valutazione dell O.T." punto 3 del criteri, e che siano conformi vigenti normative urbanistiche, edilizie e ambientali.
2) con riferimento al requisito 6.3. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE del disciplinare di gara, si chiede di voler confermare che "l’importo almeno pari al 70 % del valore dell’appalto posto a base di gara, ovvero pari ad € 32.567.615,08," debba considerarsi come valore complessivamente maturato con i n. 3 servizi analoghi richiesti.
3) Premesso che: nel Disciplinare di gara la Stazione Appaltante indica che il contratto collettivo assunto a riferimento è il CCNL Servizi Ambientali 2022–2024 – tabelle luglio 2024 (K540) e che i costi della manodopera a base di gara sono stati stimati sulla base di tali tabelle; nel Disciplinare è inoltre previsto che i costi della manodopera non sono ribassabili, salvo le eccezioni espressamente ammesse dalla normativa e dalla documentazione di gara; nel CSA è previsto l’aggiornamento annuale del corrispettivo sulla base dei meccanismi/regole ARERA coerenti con il MTR vigente, ed è disciplinata la predisposizione del PEF con la relativa validazione/adozione
si chiede di confermare quanto segue:
1) che, ai fini della formulazione dell’offerta economica e della determinazione/giustificazione del costo della manodopera, sia corretto assumere come riferimento il CCNL “Servizi Ambientali” 2022–2024 e le relative tabelle (luglio 2024 – K540) ovvero, in alternativa, un CCNL diverso purché equivalente/analogo per tutele ai sensi della documentazione di gara, applicando i relativi minimi/tabellari ufficiali;
2) che eventuali incrementi dei costi del personale intervenuti in corso di esecuzione (es. rinnovi/adeguamenti del CCNL Servizi Ambientali nel periodo contrattuale, incluso l’eventuale consolidamento/entrata in vigore di aumenti conseguenti alla conferma dell’ipotesi di accordo del 9 dicembre 2025 per il CCNL Servizi Ambientali 2025–2027) siano gestiti tramite i meccanismi regolatori e contrattuali previsti dagli atti di gara, e quindi: rendicontabili/riconoscibili nell’ambito del PEF ARERA/MTR secondo le procedure di validazione/adozione previste nel CSA; e/o oggetto di aggiornamento/revisione del corrispettivo secondo le previsioni contrattuali (aggiornamento annuale su inflazione ARERA e, ove ricorrano i presupposti, istanza di riequilibrio).
Si chiede riscontro espresso sul punto 1) e sul punto 2), al fine di assicurare omogeneità di impostazione economica e corretta rappresentazione dei costi di manodopera in sede di offerta.
Rimanendo in attesa di Vs. cortese riscontro
Cordiali saluti
19/02/2026 16:51
Risposta
Spett.le O.E.,
riguardo alla richiesta di cui al punto 1 si comunica che Il centro di raccolta, come previsto all’art. 18.1 del Disciplinare di Gara, individuato e allestito dall’operatore economico, può essere realizzato in aree che il vigente PRG destina ad attività artigianali ed industriali e/o in immobili esistenti già destinati ad usi artigianali o industriali conformi ai titoli edilizi rilasciati; inoltre, quale opera di interesse pubblico, può essere allocata in tutte le aree pubbliche che il vigente PRG destina ad attrezzature pubbliche, previa concessione dell’area da parte del Comune. Nel caso di aree private destinate ad attrezzatura pubbliche dovrà essere acquista la proprietà/possesso da parte dell’effettivo proprietario, fermo restando il ripristino dello stato dei luoghi al termine dell’appalto ovvero la cessione al comune dall’area vista la sua destinazione.
Il vigente PRG può essere consultato mediante SIT Comunale al seguente link: https://mappecomuni.it/mappecomuni/web/?id=D662
Resta inteso che ai fini della realizzazione di detto centro di raccolta dovranno essere acquisti i necessari pareri sovracomunali, se dovuti, relativi alla presenza di eventuali vincoli che possano gravare sulle aree o immobili individuati, nonché espletare tutte le procedure autorizzative a carattere ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed ottenuti i titoli autorizzativi a carattere edilizio.
Per quanto concerne, invece, la richiesta di cui al punto 2 si invita a prendere visione del riscontro fornito al quesito n.6.
Infine, rigurado alle richieste di cui al punto 3, si confermano le ipotesi da voi prospettate e si invita a prendere comunque visione del riscontro fornito al quesito n.1
Cordiali saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
riguardo alla richiesta di cui al punto 1 si comunica che Il centro di raccolta, come previsto all’art. 18.1 del Disciplinare di Gara, individuato e allestito dall’operatore economico, può essere realizzato in aree che il vigente PRG destina ad attività artigianali ed industriali e/o in immobili esistenti già destinati ad usi artigianali o industriali conformi ai titoli edilizi rilasciati; inoltre, quale opera di interesse pubblico, può essere allocata in tutte le aree pubbliche che il vigente PRG destina ad attrezzature pubbliche, previa concessione dell’area da parte del Comune. Nel caso di aree private destinate ad attrezzatura pubbliche dovrà essere acquista la proprietà/possesso da parte dell’effettivo proprietario, fermo restando il ripristino dello stato dei luoghi al termine dell’appalto ovvero la cessione al comune dall’area vista la sua destinazione.
Il vigente PRG può essere consultato mediante SIT Comunale al seguente link: https://mappecomuni.it/mappecomuni/web/?id=D662
Resta inteso che ai fini della realizzazione di detto centro di raccolta dovranno essere acquisti i necessari pareri sovracomunali, se dovuti, relativi alla presenza di eventuali vincoli che possano gravare sulle aree o immobili individuati, nonché espletare tutte le procedure autorizzative a carattere ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed ottenuti i titoli autorizzativi a carattere edilizio.
Per quanto concerne, invece, la richiesta di cui al punto 2 si invita a prendere visione del riscontro fornito al quesito n.6.
Infine, rigurado alle richieste di cui al punto 3, si confermano le ipotesi da voi prospettate e si invita a prendere comunque visione del riscontro fornito al quesito n.1
Cordiali saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
16/02/2026 10:07
Quesito #10
Buongiorno,
come noto, a partire dal mese di Febbraio 2026, il costo del lavoro relativo al CCNL dei Servizi Ambientali ha subito un importante aumento in subordine agli accordi sindacali del 9 Gennaio 2026 nella misura indicata nelle tabelle rese pubbliche il 30 gennaio 2026 che si allegano alla presente.
Pertanto, la Scrivente ha proceduto al ricalcolo del costo della manodopera a base di gara riscontrando, per effetto dei su citati aumenti, un incremento del 5,4% rispetto all’importo indicato negli atti di gara dalla Stazione Appaltante che aveva, giustamente, in relazione al periodo di stesura del quadro economico, determinato i prezzi in base alle tabelle ministeriali del D.D. 14/2024 inerenti al periodo 2022 – 2024.
Alle presente si allega calcolo del nuovo costo della manodopera.
A fronte dell’aumento del 5,3% sul costo della manodopera si determina una conseguente riduzione, se non un annullamento del potenziale utile d’impresa, contravvenendo ai principi generali degli appalti pubblici.
Per quanto sopra esposto, si chiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante di applicare i correttivi necessari sul costo della manodopera con i dovuti aggiornamenti, così da consentire una corretta formulazione delle offerte, di conseguenza prorogare i termini di scadenza della presentazione delle offerte.
In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.
come noto, a partire dal mese di Febbraio 2026, il costo del lavoro relativo al CCNL dei Servizi Ambientali ha subito un importante aumento in subordine agli accordi sindacali del 9 Gennaio 2026 nella misura indicata nelle tabelle rese pubbliche il 30 gennaio 2026 che si allegano alla presente.
Pertanto, la Scrivente ha proceduto al ricalcolo del costo della manodopera a base di gara riscontrando, per effetto dei su citati aumenti, un incremento del 5,4% rispetto all’importo indicato negli atti di gara dalla Stazione Appaltante che aveva, giustamente, in relazione al periodo di stesura del quadro economico, determinato i prezzi in base alle tabelle ministeriali del D.D. 14/2024 inerenti al periodo 2022 – 2024.
Alle presente si allega calcolo del nuovo costo della manodopera.
A fronte dell’aumento del 5,3% sul costo della manodopera si determina una conseguente riduzione, se non un annullamento del potenziale utile d’impresa, contravvenendo ai principi generali degli appalti pubblici.
Per quanto sopra esposto, si chiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante di applicare i correttivi necessari sul costo della manodopera con i dovuti aggiornamenti, così da consentire una corretta formulazione delle offerte, di conseguenza prorogare i termini di scadenza della presentazione delle offerte.
In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.
18/02/2026 11:05
Risposta
Spett.le O.E.,
si invita a prendere visione del riscontro fonito al quesito n. 1.
Cordiali saluti
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
si invita a prendere visione del riscontro fonito al quesito n. 1.
Cordiali saluti
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
16/02/2026 10:24
Quesito #11
Si chiede se:
A. i punti massimi previsti per l’offerta tecnica sono 80 come da pag 34 e 36 del Disciplinare di gara o punti 90 come indicato a pag. 39.
B. Si chiede l’aggiornamento dell’analisi economica dato che il costo del personale utilizzato è stato superato dall’aggiornamento economico del CCNL specifico.
A. i punti massimi previsti per l’offerta tecnica sono 80 come da pag 34 e 36 del Disciplinare di gara o punti 90 come indicato a pag. 39.
B. Si chiede l’aggiornamento dell’analisi economica dato che il costo del personale utilizzato è stato superato dall’aggiornamento economico del CCNL specifico.
18/02/2026 11:09
Risposta
Spett. le O.E,
riguardo il quesito di cui alla lettera A si invita codesto O.E. a prendere visione del riscontro fornito al quesito n. 13.
Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto B si invita, invece, a prendere visione del riscontro fornito al quesito n. 1.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
riguardo il quesito di cui alla lettera A si invita codesto O.E. a prendere visione del riscontro fornito al quesito n. 13.
Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto B si invita, invece, a prendere visione del riscontro fornito al quesito n. 1.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
16/02/2026 10:29
Quesito #12
Spett.
Comune di Fondi
Trasmessa tramite Portale
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI FONDI (LT) - B9C5E4EF10
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:
1. Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli Operatori Economici, nei documenti di gara, il protocollo di legalità/patto di integrità;
2. Con riferimento all’art. 15 – Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa del Disciplinare di gara, è previsto che l’Operatore economico alleghi il Mod. 8 – Dichiarazione accesso documentazione tecnica, nell’ambito della documentazione amministrativa.
Tuttavia, all’art. 16 – Offerta tecnica, nel paragrafo “Accesso agli atti” del Disciplinare di gara, è richiesto all’Operatore economico di allegare la medesima dichiarazione utilizzando il Mod. 8 – Dichiarazione accesso documentazione tecnica, nell’ambito della documentazione relativa all’offerta tecnica.
Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di chiarire se il Mod. 8 – Dichiarazione accesso documentazione tecnica debba essere inserito nella documentazione amministrativa oppure nella documentazione tecnica.
Restando in attesa di un gentile riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Comune di Fondi
Trasmessa tramite Portale
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI FONDI (LT) - B9C5E4EF10
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:
1. Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli Operatori Economici, nei documenti di gara, il protocollo di legalità/patto di integrità;
2. Con riferimento all’art. 15 – Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa del Disciplinare di gara, è previsto che l’Operatore economico alleghi il Mod. 8 – Dichiarazione accesso documentazione tecnica, nell’ambito della documentazione amministrativa.
Tuttavia, all’art. 16 – Offerta tecnica, nel paragrafo “Accesso agli atti” del Disciplinare di gara, è richiesto all’Operatore economico di allegare la medesima dichiarazione utilizzando il Mod. 8 – Dichiarazione accesso documentazione tecnica, nell’ambito della documentazione relativa all’offerta tecnica.
Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di chiarire se il Mod. 8 – Dichiarazione accesso documentazione tecnica debba essere inserito nella documentazione amministrativa oppure nella documentazione tecnica.
Restando in attesa di un gentile riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
16/02/2026 11:03
Risposta
Spett.le O.E.,
in riferimento ai quesiti posti si specifica che il modello 8 - Dichiarazione di accesso alla documnetazione tecnica va inserito nella documentazione tecnica.
Inoltre, così come richiesto, è stato pubblicato nella sezione allegati il protocollo di legalità.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
in riferimento ai quesiti posti si specifica che il modello 8 - Dichiarazione di accesso alla documnetazione tecnica va inserito nella documentazione tecnica.
Inoltre, così come richiesto, è stato pubblicato nella sezione allegati il protocollo di legalità.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
16/02/2026 11:12
Quesito #13
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, si rende necessario il seguente chiarimento:
Il Disciplinare di gara all’art. 18 – Criterio di aggiudicazione, indica il punteggio massimo tecnico previsto per il giudizio di qualità in 84 punti su 90 punti complessivi compreso tabellarei.
Senonché, successivamente par 18.2 (cfr pag. 39) in merito alla riparametrazione si fa riferimento al punteggio tecnico qualitativo massimo di 80 punti anziché 84.
Si chiede, pertanto, di precisare che si tratta di mero refuso e che il punteggio tecnico massimo qualitativo attribuibile sia di n. 84 punti e non 80 (anche seguito riparametrazione) e complessivamente (qualitativi+tabellari) di 90 punti. Distinti saluti
Il Disciplinare di gara all’art. 18 – Criterio di aggiudicazione, indica il punteggio massimo tecnico previsto per il giudizio di qualità in 84 punti su 90 punti complessivi compreso tabellarei.
Senonché, successivamente par 18.2 (cfr pag. 39) in merito alla riparametrazione si fa riferimento al punteggio tecnico qualitativo massimo di 80 punti anziché 84.
Si chiede, pertanto, di precisare che si tratta di mero refuso e che il punteggio tecnico massimo qualitativo attribuibile sia di n. 84 punti e non 80 (anche seguito riparametrazione) e complessivamente (qualitativi+tabellari) di 90 punti. Distinti saluti
16/02/2026 11:40
Risposta
Spett.le O.E.,
si conferma che il punteggio tecnico discrezionale attribuibile dalla Commissione giudicatrice è pari a punti 84, ai quali si sommano ulteriori 6 punti tabellari, per un punteggio tecnico complessivo massimo pari a 90 punti.
Il riferimento contenuto al paragrafo 18.2 del Disciplinare al punteggio di 80 punti deve intendersi quale mero refuso materiale, restando ferma la ripartizione dei punteggi tecnici come chiaramente indicata al paragrafo 18.1 e nella relativa tabella di valutazione.
Conseguentemente, la soglia di sbarramento per l’ammissione alla valutazione dell’offerta economica è pari al 50% del punteggio tecnico massimo attribuibile, corrispondente a punti 45 su 90.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
si conferma che il punteggio tecnico discrezionale attribuibile dalla Commissione giudicatrice è pari a punti 84, ai quali si sommano ulteriori 6 punti tabellari, per un punteggio tecnico complessivo massimo pari a 90 punti.
Il riferimento contenuto al paragrafo 18.2 del Disciplinare al punteggio di 80 punti deve intendersi quale mero refuso materiale, restando ferma la ripartizione dei punteggi tecnici come chiaramente indicata al paragrafo 18.1 e nella relativa tabella di valutazione.
Conseguentemente, la soglia di sbarramento per l’ammissione alla valutazione dell’offerta economica è pari al 50% del punteggio tecnico massimo attribuibile, corrispondente a punti 45 su 90.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco