Aggiudicazione definitiva
Comune di Lenola CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – COMUNE DI FONDI (ENTE CAPOFILA)
Gara #663
CUC 10/2025 - PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI LENOLA (LT) "PRIMI PASSI".Informazioni appalto
05/09/2025
Aperta
Servizi
€ 633.360,00
mastrobattista massimiliano
Categorie merceologiche
8011 - Servizi di istruzione prescolastica
Lotti
Aggiudicazione definitiva
1
B8205D14C2
Qualità prezzo
CUC 09 - PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI LENOLA (LT)
Servizio di gestione asilo nido comunale "Primi Passi" per 10 mesi con opzione di proroga per ulteriori 11 mesi
€ 218.400,00
€ 172.308,72
€ 0,00
Seggio di gara
1016
04/09/2025
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Fusco | Alessio | Presidente |
| Riccardi | Virginia | testimone |
| Forte | Martina | testimone |
Commissione valutatrice
1079
22/09/2025
|
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2.80 MB | |
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129.75 kB | |
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159.84 kB | |
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434.05 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Valerio | Giuseppina Anna | Presidente |
| Faiola | Alessandra | componente |
| Panno | Daniela | componente |
Scadenze
13/09/2025 12:00
13/09/2025 12:00
20/09/2025 12:00
22/09/2025 10:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
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1.28 MB | |
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2.65 MB | |
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864.30 kB | |
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965.18 kB | |
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949.84 kB | |
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2.83 MB | |
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868.22 kB | |
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690.14 kB | |
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1.35 MB | |
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8.68 MB | |
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1.94 MB | |
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graduatoria.pdf SHA-256: 12e56459537479ec4c7cdf5271d2668fc627303dda0b105eae780f2383d3491e 08/10/2025 13:27 |
23.42 kB |
Chiarimenti
11/09/2025 12:49
Quesito #1
Spett.le Ente,
si richiede se è valido il sopralluogo effettuato da un soggetto esterno all’impresa, munito di semplice delega rilasciata dal legale rappresentante o da un componente del CdA con poteri di rappresentanza, in alternativa alla procura notarile?
In attesa di un vs. riscontro si porgono distinti saluti.
si richiede se è valido il sopralluogo effettuato da un soggetto esterno all’impresa, munito di semplice delega rilasciata dal legale rappresentante o da un componente del CdA con poteri di rappresentanza, in alternativa alla procura notarile?
In attesa di un vs. riscontro si porgono distinti saluti.
11/09/2025 12:58
Risposta
Spett.le O.E.,
in riscontro al quesito posto, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dal Disciplinare di gara, ai fini della validità del sopralluogo:
esso può essere effettuato da un soggetto di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica;da un dipendente dell’operatore economico, purché munito di delega semplice rilasciata da uno dei soggetti sopra indicati;ovvero da un soggetto terzo, esclusivamente se munito di procura notarile.
Pertanto, non è ritenuto valido il sopralluogo effettuato da un soggetto esterno all’impresa munito di sola delega semplice.
Distinti saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
in riscontro al quesito posto, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dal Disciplinare di gara, ai fini della validità del sopralluogo:
esso può essere effettuato da un soggetto di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica;da un dipendente dell’operatore economico, purché munito di delega semplice rilasciata da uno dei soggetti sopra indicati;ovvero da un soggetto terzo, esclusivamente se munito di procura notarile.
Pertanto, non è ritenuto valido il sopralluogo effettuato da un soggetto esterno all’impresa munito di sola delega semplice.
Distinti saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
12/09/2025 22:31
Quesito #2
Leggasi il file allegato.
13/09/2025 12:39
Risposta
vedasi risposta quesito n. 4
12/09/2025 22:32
Quesito #3
Leggasi il file allegato.
13/09/2025 12:39
Risposta
vedasi riposta quesito n. 4
12/09/2025 23:07
Quesito #4
FORMULA
LE SEGUENTI RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Chiarire la discordanza indicata all’art. 2, (pag. 1), del Capitolato d’appalto: 10 mesi da ottobre a giugno;
Chiarire la discordanza indicata al punto 3.1 (pagina 9) del disciplinare di gara: la durata dell’appalto è di 10 mesi dal 01/10/2025 al 30/06/2026;
Disapplicare la previsione indicata nella domanda di partecipazione (pag. 9), relativa alla gestione dei servizi analoghi a quelli oggetto d’appalto in “comuni ed almeno uno con popolazione superiore a 39.000 abitanti” in quanto la previsione dell’ampiezza del comune non trova riscontro in alcuna norma della lex specialis;
Chiarire la previsione indicata all’art. 9 (pagine 2 e 3) del Capitolato d’appalto in quanto pone a carico del Comune di Lenola, la messa a disposizione dell’immobile sede del servizio e le spese di funzionamento: utenze acqua, energia elettrica e gas, il tutto in contrasto con la previsione indicata all’art. 5 dello stesso Capitolato d’appalto che pone detti oneri a carico dell’impresa appaltatrice;
Chiarire se il costo della manodopera è ribassabile poiché al punto 17 – offerta economica (pag 31) si scrive: “Come previsto dalla deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 528 del 15 novembre 2023 la percentuale di ribasso, offerta dall’operatore economico, sarà applicata all’intero importo ribassabile a base d’asta, comprensivo dei costi della manodopera” e allo stesso punto 17, lettera a) si afferma “il ribasso percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifre e in lettere, Iva ed oneri di sicurezza e manodopera esclusi”, idem al punto 3.3. dello stesso documento (pag. 9) “costi della manodopera non soggetti a ribasso);
In relazione alla previsione indicata al punto 6.1. – requisiti di idoneità professionale del disciplinare di gara: iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara”, si richiede di chiarire quali sono le attività ammesse in quanto pertinenti e se, in relazione a quanto indicato nello stesso documento (pag. 13) “il settore di attività è la gestione dei servizi educativi per minori”, possano essere considerate pertinenti le attività educative, socio culturali e di accoglienza svolte a favore dei minori.
LE SEGUENTI RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Chiarire la discordanza indicata all’art. 2, (pag. 1), del Capitolato d’appalto: 10 mesi da ottobre a giugno;
Chiarire la discordanza indicata al punto 3.1 (pagina 9) del disciplinare di gara: la durata dell’appalto è di 10 mesi dal 01/10/2025 al 30/06/2026;
Disapplicare la previsione indicata nella domanda di partecipazione (pag. 9), relativa alla gestione dei servizi analoghi a quelli oggetto d’appalto in “comuni ed almeno uno con popolazione superiore a 39.000 abitanti” in quanto la previsione dell’ampiezza del comune non trova riscontro in alcuna norma della lex specialis;
Chiarire la previsione indicata all’art. 9 (pagine 2 e 3) del Capitolato d’appalto in quanto pone a carico del Comune di Lenola, la messa a disposizione dell’immobile sede del servizio e le spese di funzionamento: utenze acqua, energia elettrica e gas, il tutto in contrasto con la previsione indicata all’art. 5 dello stesso Capitolato d’appalto che pone detti oneri a carico dell’impresa appaltatrice;
Chiarire se il costo della manodopera è ribassabile poiché al punto 17 – offerta economica (pag 31) si scrive: “Come previsto dalla deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 528 del 15 novembre 2023 la percentuale di ribasso, offerta dall’operatore economico, sarà applicata all’intero importo ribassabile a base d’asta, comprensivo dei costi della manodopera” e allo stesso punto 17, lettera a) si afferma “il ribasso percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifre e in lettere, Iva ed oneri di sicurezza e manodopera esclusi”, idem al punto 3.3. dello stesso documento (pag. 9) “costi della manodopera non soggetti a ribasso);
In relazione alla previsione indicata al punto 6.1. – requisiti di idoneità professionale del disciplinare di gara: iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara”, si richiede di chiarire quali sono le attività ammesse in quanto pertinenti e se, in relazione a quanto indicato nello stesso documento (pag. 13) “il settore di attività è la gestione dei servizi educativi per minori”, possano essere considerate pertinenti le attività educative, socio culturali e di accoglienza svolte a favore dei minori.
13/09/2025 12:38
Risposta
Spett.le O. E.,
in merito ai quesiti pervenuti, si forniscono i seguenti chiarimenti:
Durata del servizio
L’importo posto a base di gara (€ 218.400,00) è stato calcolato sulla base di 10 mesi effettivi di erogazione del servizio educativo , come stabilito dalla DGR Lazio 672/2021 sui costi standard. Il servizio sarà svolto dal 01/10/2025 al 31/07/2025. L’indicazione del mese di giugno come termine dell’erogazione del servizio va considerata come refuso.Utenze e spese di gestione
Si precisa che prevale quanto stabilito all’art. 5 del Capitolato Speciale: le utenze (acqua, energia elettrica e gas) sono a carico del soggetto gestore. La diversa previsione contenuta all’art. 9 del Capitolato è da intendersi come refuso.Requisiti tecnico-professionali
Il requisito relativo all’esperienza in servizi educativi per minori si intende riferito a servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, ossia gestione di servizi educativi per minori.Clausola relativa ai Comuni con popolazione superiore a 39.000 abitanti
Tale riferimento compare esclusivamente nel modello di domanda di partecipazione e deve intendersi come mero refuso. Trattandosi di un fac-simile, esso va adattato al contenuto del Disciplinare di gara. Pertanto, la clausola in questione non trova applicazione nella presente procedura.Costi della manodopera
L’importo dei costi della manodopera, stimato dalla Stazione Appaltante, è pari a € 172.308,72.
Si precisa che:tali costi non sono ribassabili, ai sensi dell’art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 che cita testualmente: "Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale"l’operatore economico potrebbe quindi indicare un importo della manodopera differente rispetto a quello stimato dalla Stazione Appaltante, purché congruamente giustificato;in caso di importo inferiore, tale circostanza sarà oggetto di specifica valutazione da parte del RUP in sede di verifica di congruità dell’offerta.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
in merito ai quesiti pervenuti, si forniscono i seguenti chiarimenti:
Durata del servizio
L’importo posto a base di gara (€ 218.400,00) è stato calcolato sulla base di 10 mesi effettivi di erogazione del servizio educativo , come stabilito dalla DGR Lazio 672/2021 sui costi standard. Il servizio sarà svolto dal 01/10/2025 al 31/07/2025. L’indicazione del mese di giugno come termine dell’erogazione del servizio va considerata come refuso.Utenze e spese di gestione
Si precisa che prevale quanto stabilito all’art. 5 del Capitolato Speciale: le utenze (acqua, energia elettrica e gas) sono a carico del soggetto gestore. La diversa previsione contenuta all’art. 9 del Capitolato è da intendersi come refuso.Requisiti tecnico-professionali
Il requisito relativo all’esperienza in servizi educativi per minori si intende riferito a servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, ossia gestione di servizi educativi per minori.Clausola relativa ai Comuni con popolazione superiore a 39.000 abitanti
Tale riferimento compare esclusivamente nel modello di domanda di partecipazione e deve intendersi come mero refuso. Trattandosi di un fac-simile, esso va adattato al contenuto del Disciplinare di gara. Pertanto, la clausola in questione non trova applicazione nella presente procedura.Costi della manodopera
L’importo dei costi della manodopera, stimato dalla Stazione Appaltante, è pari a € 172.308,72.
Si precisa che:tali costi non sono ribassabili, ai sensi dell’art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 che cita testualmente: "Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale"l’operatore economico potrebbe quindi indicare un importo della manodopera differente rispetto a quello stimato dalla Stazione Appaltante, purché congruamente giustificato;in caso di importo inferiore, tale circostanza sarà oggetto di specifica valutazione da parte del RUP in sede di verifica di congruità dell’offerta.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco