Proposta di aggiudicazione
Comune di Sabaudia CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – COMUNE DI FONDI (ENTE CAPOFILA)
Gara #1070
CUC 16/2026 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 DEL “CINEMA – TEATRO AUGUSTUS” NEL COMUNE DI SABAUDIAInformazioni appalto
11/09/2026
Aperta
Lavori
€ 3.704.529,92
Fusco Alessio
Categorie merceologiche
454541 - Lavori di restauro
453 - Lavori di installazione di impianti in edifici
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
BCEC81A268
E68E23000320004
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 DEL “CINEMA – TEATRO AUGUSTUS” NEL COMUNE DI SABAUDIA
AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 DEL “CINEMA – TEATRO AUGUSTUS” NEL COMUNE DI SABAUDIA
€ 3.535.878,93
€ 1.159.769,28
€ 168.650,99
Commissione valutatrice
1305
01/10/2026
|
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853.82 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Maggi | Giorgio | Presidente |
| Truglio | Raffaella | commissario |
| Di Russo | Eugenio | commissario |
Scadenze
20/09/2026 10:00
20/09/2026 10:00
28/09/2026 12:00
01/10/2026 15:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
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297.58 kB | |
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1.00 MB | |
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-determinazione-a-contrarre-02148-09-09-2026.pdf SHA-256: 84d28ae49ccf76e15361d9547bebc96d55b500f8c7d0ea79d297f5dcd11888db 10/09/2026 10:20 |
283.37 kB | |
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2.02 MB | |
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332.15 MB | |
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4.98 MB | |
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853.82 kB |
Link pubblico ACDAT
Chiarimenti
11/09/2026 11:50
Quesito #1
Buongiorno,
di seguito siamo a richiedere: è possibile subappaltare al 100% la categoria OS2-A e se in tal caso bisognerà presentare documentazione attestante la qualifica del subappaltore già in fase di gara (SOA, direttore tecnico, lavori eseguiti, ecc.).
Cordiali saluti
di seguito siamo a richiedere: è possibile subappaltare al 100% la categoria OS2-A e se in tal caso bisognerà presentare documentazione attestante la qualifica del subappaltore già in fase di gara (SOA, direttore tecnico, lavori eseguiti, ecc.).
Cordiali saluti
14/09/2026 10:34
Risposta
Spett.le O.E.,
si conferma che le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS2-A, pari ad € 16.593,85, possono essere integralmente subappaltate, nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e delle disposizioni della lex specialis.
Qualora il concorrente non sia in possesso dei requisiti prescritti per l'esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS2-A, dovrà dichiarare espressamente, già in sede di gara, il ricorso al subappalto necessario delle relative lavorazioni, come previsto dall'art. 8 del Disciplinare di gara.
In tale ipotesi non è richiesta, in sede di partecipazione alla gara, l'indicazione nominativa del subappaltatore né la produzione della documentazione attestante la qualificazione dello stesso (requisiti di qualificazione, direttore tecnico, lavori eseguiti, ecc.).
Resta fermo che le lavorazioni OS2-A dovranno essere eseguite da un operatore economico in possesso degli specifici requisiti previsti dall'Allegato II.18 al D.Lgs. 36/2023, con riferimento agli specifici settori di competenza interessati dalle lavorazioni oggetto dell'appalto, il cui possesso sarà verificato ai fini dell'autorizzazione del subappalto.
Cordiali saluti
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
si conferma che le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS2-A, pari ad € 16.593,85, possono essere integralmente subappaltate, nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e delle disposizioni della lex specialis.
Qualora il concorrente non sia in possesso dei requisiti prescritti per l'esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS2-A, dovrà dichiarare espressamente, già in sede di gara, il ricorso al subappalto necessario delle relative lavorazioni, come previsto dall'art. 8 del Disciplinare di gara.
In tale ipotesi non è richiesta, in sede di partecipazione alla gara, l'indicazione nominativa del subappaltatore né la produzione della documentazione attestante la qualificazione dello stesso (requisiti di qualificazione, direttore tecnico, lavori eseguiti, ecc.).
Resta fermo che le lavorazioni OS2-A dovranno essere eseguite da un operatore economico in possesso degli specifici requisiti previsti dall'Allegato II.18 al D.Lgs. 36/2023, con riferimento agli specifici settori di competenza interessati dalle lavorazioni oggetto dell'appalto, il cui possesso sarà verificato ai fini dell'autorizzazione del subappalto.
Cordiali saluti
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
16/09/2026 08:55
Quesito #2
Buongiorno, in caso di avvalimento premiale per certificazione non posseduta dall'O.E., in quale busta andrebbe inserita la documentazione? Amministrativa o tecnica?
Cordiali saluti
Cordiali saluti
16/09/2026 09:12
Risposta
Spett.le O.E.,
in caso di ricorso all’avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta (c.d. avvalimento premiale), la documentazione dovrà essere inserita nelle apposite sezioni della piattaforma.
In particolare, nella Busta Amministrativa dovranno essere inserite le dichiarazioni relative all’avvalimento rese dall’impresa ausiliata e dall’impresa ausiliaria, nonché il DGUE dell’impresa ausiliaria, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.
Il contratto di avvalimento premiale dovrà invece essere inserito nell’apposito slot “Contratto di avvalimento” presente nella Busta Tecnica, unitamente alla documentazione relativa alla certificazione oggetto di valutazione, come previsto dal Disciplinare di gara.
Resta fermo che il contratto di avvalimento dovrà individuare specificamente le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria e indicare che l’avvalimento è finalizzato al miglioramento dell’offerta.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
in caso di ricorso all’avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta (c.d. avvalimento premiale), la documentazione dovrà essere inserita nelle apposite sezioni della piattaforma.
In particolare, nella Busta Amministrativa dovranno essere inserite le dichiarazioni relative all’avvalimento rese dall’impresa ausiliata e dall’impresa ausiliaria, nonché il DGUE dell’impresa ausiliaria, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.
Il contratto di avvalimento premiale dovrà invece essere inserito nell’apposito slot “Contratto di avvalimento” presente nella Busta Tecnica, unitamente alla documentazione relativa alla certificazione oggetto di valutazione, come previsto dal Disciplinare di gara.
Resta fermo che il contratto di avvalimento dovrà individuare specificamente le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria e indicare che l’avvalimento è finalizzato al miglioramento dell’offerta.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
16/09/2026 15:13
Quesito #3
Buon pomeriggio,
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede cortesemente se sia possibile rendere disponibili sulla piattaforma gli Allegati C – Computo Metrico Estimativo e ALL_E – Quadro Economico, necessari per una corretta valutazione della documentazione di gara.
Grazie per la collaborazione.
Cordiali saluti.
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede cortesemente se sia possibile rendere disponibili sulla piattaforma gli Allegati C – Computo Metrico Estimativo e ALL_E – Quadro Economico, necessari per una corretta valutazione della documentazione di gara.
Grazie per la collaborazione.
Cordiali saluti.
17/09/2026 08:23
Risposta
Spett.le O.E.,
la documentazione richiesta, come da Voi stessi evidenziato, risulta gia pubblicata in piattaforma.
Cordiali saluti
Il Responsabile delle procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
la documentazione richiesta, come da Voi stessi evidenziato, risulta gia pubblicata in piattaforma.
Cordiali saluti
Il Responsabile delle procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
16/09/2026 15:32
Quesito #4
Buongiorno, a seguito di una verifica della documentazione di gara, si comunica che gli Allegati C2 – Computo Metrico Estimativo e AE – Quadro Economico sono stati regolarmente individuati nella documentazione pubblicata.
Ci scusiamo per la precedente richiesta e ringraziamo per la disponibilità.
Cordiali saluti.
Ci scusiamo per la precedente richiesta e ringraziamo per la disponibilità.
Cordiali saluti.
17/09/2026 08:23
Risposta
Buongiorno,
vi ringraziamo per la precisazione.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
vi ringraziamo per la precisazione.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
16/09/2026 16:12
Quesito #5
Si chiede conferma che, qualora l’impresa sia in possesso di una qualificazione OG 2, classifica IV, con importo incrementato del 20%, tale qualificazione possa ritenersi idonea a coprire l’importo richiesto dal disciplinare, sebbene quest’ultimo indichi espressamente la classifica IV-bis.
Si chiede, pertanto, conferma che tale situazione non determini profili di inammissibilità o criticità ai fini della partecipazione alla procedura.
Si chiede, pertanto, conferma che tale situazione non determini profili di inammissibilità o criticità ai fini della partecipazione alla procedura.
17/09/2026 08:23
Risposta
Spett.le O.E.,
in riscontro al quesito, si chiarisce che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, espressamente richiamato dal Disciplinare di gara, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alla procedura e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
Pertanto, il possesso della qualificazione OG2, classifica IV, il cui importo incrementato di un quinto risulta superiore all'importo delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG2, pari ad € 2.665.823,38, è da ritenersi adeguato ai fini della partecipazione, fermo restando il possesso delle qualificazioni e/o degli specifici requisiti richiesti per le categorie scorporabili.
L'indicazione della classifica IV-bis riportata nella tabella del Disciplinare deve pertanto essere letta tenendo conto della disciplina dell'incremento del quinto espressamente richiamata dal medesimo Disciplinare.
Cordiali saluti.
Il Respobnsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
in riscontro al quesito, si chiarisce che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, espressamente richiamato dal Disciplinare di gara, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alla procedura e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
Pertanto, il possesso della qualificazione OG2, classifica IV, il cui importo incrementato di un quinto risulta superiore all'importo delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG2, pari ad € 2.665.823,38, è da ritenersi adeguato ai fini della partecipazione, fermo restando il possesso delle qualificazioni e/o degli specifici requisiti richiesti per le categorie scorporabili.
L'indicazione della classifica IV-bis riportata nella tabella del Disciplinare deve pertanto essere letta tenendo conto della disciplina dell'incremento del quinto espressamente richiamata dal medesimo Disciplinare.
Cordiali saluti.
Il Respobnsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
17/09/2026 15:43
Quesito #6
Con la presente vi chiediamo i seguenti chiarimenti:
1. Nel disciplinare di gara al punto 17. OFFERTA ECONOMICA si richiede: "Nella busta economica l’operatore economico dovrà inserire il computo metrico estimativo delle migliorie (lavorazioni/forniture) indicato nell’offerta tecnica con il rispettivo prezzo e l’importo totale, sottoscritto con le modalità di presentazione della domanda di partecipazione."
si chiede se la stazione appaltante ha predisposto un format editabile per redigere questo elaborato e se è possibile riceverlo;
Come indicare le lavorazioni o forniture che si propone sostituiscano, come miglioria, voci del computo metrico estimativo a base di gara.
2. Nel disciplinare di gara al punto 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA al punto 6.2 della TABELLA DEI CRITERI DISCREZIONALI (D), DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA si dice: "Proposta migliorativa della manutenzione degli interventi post- collaudo per un periodo non maggiore a quattro anni."
si chiede se l'indicazione di miglioria debba riguardare invece periodi maggiori ai 4 anni ovvero non minori a quattro anni.
3. Nel quadro economico complessivo di appalto c'è un capitolo "fornitura e arredi" che non è inserito a base di gara. Tale fornitura sarà oggetto di un secondo lotto di lavori?
In attesa di un vostro riscontro porgiamo
distinti saluti
1. Nel disciplinare di gara al punto 17. OFFERTA ECONOMICA si richiede: "Nella busta economica l’operatore economico dovrà inserire il computo metrico estimativo delle migliorie (lavorazioni/forniture) indicato nell’offerta tecnica con il rispettivo prezzo e l’importo totale, sottoscritto con le modalità di presentazione della domanda di partecipazione."
si chiede se la stazione appaltante ha predisposto un format editabile per redigere questo elaborato e se è possibile riceverlo;
Come indicare le lavorazioni o forniture che si propone sostituiscano, come miglioria, voci del computo metrico estimativo a base di gara.
2. Nel disciplinare di gara al punto 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA al punto 6.2 della TABELLA DEI CRITERI DISCREZIONALI (D), DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA si dice: "Proposta migliorativa della manutenzione degli interventi post- collaudo per un periodo non maggiore a quattro anni."
si chiede se l'indicazione di miglioria debba riguardare invece periodi maggiori ai 4 anni ovvero non minori a quattro anni.
3. Nel quadro economico complessivo di appalto c'è un capitolo "fornitura e arredi" che non è inserito a base di gara. Tale fornitura sarà oggetto di un secondo lotto di lavori?
In attesa di un vostro riscontro porgiamo
distinti saluti
18/09/2026 08:49
Risposta
Spett.le O.E.,
in riscontro ai quesiti formulati, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Con riferimento al computo metrico estimativo delle migliorie da inserire nella Busta Economica ai sensi del punto 17 del Disciplinare di gara, si precisa che la Stazione Appaltante non ha predisposto uno specifico format editabile.
L'elaborato potrà pertanto essere predisposto autonomamente dall'operatore economico, purché consenta di individuare in maniera chiara e univoca le lavorazioni e/o forniture oggetto delle migliorie proposte nell'offerta tecnica, con indicazione delle relative quantità, prezzi unitari e importi complessivi.
In caso di migliorie sostitutive di lavorazioni e/o forniture previste nel progetto posto a base di gara, nel computo dovrà essere chiaramente individuata la corrispondente lavorazione e/o fornitura progettuale che si intende sostituire, mediante indicazione della relativa voce di computo, ove presente, nonché della lavorazione e/o fornitura migliorativa proposta in sostituzione.
Resta fermo che le migliorie offerte, siano esse aggiuntive o sostitutive, non dovranno comportare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione e dovranno risultare coerenti con quanto rappresentato nell'offerta tecnica.
2. Con riferimento al sub-criterio 6.2, si conferma quanto espressamente previsto dal Disciplinare di gara. La proposta migliorativa relativa alla manutenzione degli interventi post-collaudo dovrà riguardare un periodo non superiore a quattro anni.
Pertanto, l'espressione “per un periodo non maggiore a quattro anni” deve essere intesa nel senso che quattro anni costituiscono la durata massima della manutenzione post-collaudo oggetto della proposta migliorativa e non la durata minima.
3. Con riferimento alla voce “fornitura e arredi” presente nel quadro economico complessivo dell'intervento, si precisa che le relative somme non sono ricomprese nell'importo posto a base della presente procedura di gara e che, pertanto, le relative forniture non costituiscono oggetto del presente affidamento.
Le modalità dell'eventuale successivo affidamento delle predette forniture saranno definite dall'Amministrazione delegante e beneficiaria dell'appalto con separati atti.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
in riscontro ai quesiti formulati, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Con riferimento al computo metrico estimativo delle migliorie da inserire nella Busta Economica ai sensi del punto 17 del Disciplinare di gara, si precisa che la Stazione Appaltante non ha predisposto uno specifico format editabile.
L'elaborato potrà pertanto essere predisposto autonomamente dall'operatore economico, purché consenta di individuare in maniera chiara e univoca le lavorazioni e/o forniture oggetto delle migliorie proposte nell'offerta tecnica, con indicazione delle relative quantità, prezzi unitari e importi complessivi.
In caso di migliorie sostitutive di lavorazioni e/o forniture previste nel progetto posto a base di gara, nel computo dovrà essere chiaramente individuata la corrispondente lavorazione e/o fornitura progettuale che si intende sostituire, mediante indicazione della relativa voce di computo, ove presente, nonché della lavorazione e/o fornitura migliorativa proposta in sostituzione.
Resta fermo che le migliorie offerte, siano esse aggiuntive o sostitutive, non dovranno comportare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione e dovranno risultare coerenti con quanto rappresentato nell'offerta tecnica.
2. Con riferimento al sub-criterio 6.2, si conferma quanto espressamente previsto dal Disciplinare di gara. La proposta migliorativa relativa alla manutenzione degli interventi post-collaudo dovrà riguardare un periodo non superiore a quattro anni.
Pertanto, l'espressione “per un periodo non maggiore a quattro anni” deve essere intesa nel senso che quattro anni costituiscono la durata massima della manutenzione post-collaudo oggetto della proposta migliorativa e non la durata minima.
3. Con riferimento alla voce “fornitura e arredi” presente nel quadro economico complessivo dell'intervento, si precisa che le relative somme non sono ricomprese nell'importo posto a base della presente procedura di gara e che, pertanto, le relative forniture non costituiscono oggetto del presente affidamento.
Le modalità dell'eventuale successivo affidamento delle predette forniture saranno definite dall'Amministrazione delegante e beneficiaria dell'appalto con separati atti.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
17/09/2026 17:55
Quesito #7
Si rileva una discordanza tra gli elaborati di progetto in merito alla consistenza dell'impianto fotovoltaico da realizzare. La Relazione tecnica (All. A, cap. 07.02) e il Computo Metrico Estimativo descrivono e computano un impianto fotovoltaico da 5 kWp (10 moduli da 480 Wp, un inverter ibrido trifase da 10 kW, sistema di accumulo con capacità utile di 15,00 kWh), predisposto per un futuro ampliamento fino a un massimo di 42,72 kWp. Il Capitolato Speciale d'Appalto (Art. 1.6), invece, descrive l'impianto fotovoltaico da realizzare come costituito da circa 42,72 kWp, 89 moduli da 480 Wp, tre inverter da 10 kW ciascuno e sistema di accumulo da 46,08 kWh (capacità utile 41,46 kWh). Si chiede pertanto di chiarire quale sia la consistenza esatta dell'impianto fotovoltaico posto a base di gara e ricompreso nell'importo dei lavori a base d'appalto, ai fini della corretta formulazione dell'offerta, e di confermare, in caso di discordanza tra gli elaborati, quale documento debba ritenersi prevalente.
In attesa di un vostro riscontro porgiamo
distinti saluti
In attesa di un vostro riscontro porgiamo
distinti saluti
18/09/2026 10:53
Risposta
Spett.le O.E.,
in riferimento al quesito n. 7, sentiti i progettisti incaricati per tramite del Responsabile Unico del Progetto del comune delegante, si chiarisce che la consistenza dell’impianto fotovoltaico effettivamente prevista e ricompresa nell’importo dei lavori posto a base di gara è quella indicata nella Relazione tecnica e nel Computo Metrico Estimativo, e precisamente:
· impianto fotovoltaico di potenza pari a 5 kWp, costituito da n. 10 moduli da 480 Wp;
· n. 1 inverter trifase da 10 kW;
· sistema di accumulo con capacità utile pari a 15,00 kWh.
Come riportato nell’elaborato 1159-ESC-01-01-IE03 – Relazione di calcolo impianto fotovoltaico: “ (...)Si precisa che la presente relazione tecnica fa riferimento ad un impianto fotovoltaico dimensionato in base: sia alle esigenze future del plesso edilizio in oggetto, che agli spazi architettonici a disposizione, e prevede pannelli fotovoltaici per una produzione di 42.72 kWp (per un totale di 81 moduli da 480 Wpn. 3 inverter da 10 kWp e un sistema di accumulo fino ad una capacità utile pari a 41,46 kWh). Per esigenze di mancanza di risorse economiche il presente progetto esecutivo prevede la fornitura e messa in opera di alcuni moduli dell’impianto dimensionato nella presente relazione e in particolare:
- pannelli fotovoltaici per un totale di 5 kWp (10 moduli da 480 Wp), inverter da 10 kW, e sistema di accumulo (capacità utile 15,00 kWh) per un totale di 5 kWh di produzione e di 10 kWh di accumulo (...)”.
Pertanto, ai fini della formulazione dell’offerta, deve essere considerata la consistenza dell’impianto effettivamente prevista dal progetto esecutivo e computata nel Computo Metrico Estimativo, pari a 5 kWp, con n. 10 moduli da 480 Wp, n. 1 inverter da 10 kW e sistema di accumulo con capacità utile di 15,00 kWh.
La diversa indicazione contenuta all’art. 1.6 del Capitolato Speciale d’Appalto, relativa all’impianto da 42,72 kWp, deve intendersi quale dato non aggiornato derivante dalla precedente configurazione progettuale e costituisce pertanto un mero errore materiale.
Conseguentemente, per quanto attiene alla consistenza dell’impianto fotovoltaico posto a base di gara e ricompreso nell’importo dei lavori, fanno fede le quantità e le caratteristiche riportate nella Relazione tecnica e nel Computo Metrico Estimativo sopra richiamati.
Cordiali saluti
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
in riferimento al quesito n. 7, sentiti i progettisti incaricati per tramite del Responsabile Unico del Progetto del comune delegante, si chiarisce che la consistenza dell’impianto fotovoltaico effettivamente prevista e ricompresa nell’importo dei lavori posto a base di gara è quella indicata nella Relazione tecnica e nel Computo Metrico Estimativo, e precisamente:
· impianto fotovoltaico di potenza pari a 5 kWp, costituito da n. 10 moduli da 480 Wp;
· n. 1 inverter trifase da 10 kW;
· sistema di accumulo con capacità utile pari a 15,00 kWh.
Come riportato nell’elaborato 1159-ESC-01-01-IE03 – Relazione di calcolo impianto fotovoltaico: “ (...)Si precisa che la presente relazione tecnica fa riferimento ad un impianto fotovoltaico dimensionato in base: sia alle esigenze future del plesso edilizio in oggetto, che agli spazi architettonici a disposizione, e prevede pannelli fotovoltaici per una produzione di 42.72 kWp (per un totale di 81 moduli da 480 Wpn. 3 inverter da 10 kWp e un sistema di accumulo fino ad una capacità utile pari a 41,46 kWh). Per esigenze di mancanza di risorse economiche il presente progetto esecutivo prevede la fornitura e messa in opera di alcuni moduli dell’impianto dimensionato nella presente relazione e in particolare:
- pannelli fotovoltaici per un totale di 5 kWp (10 moduli da 480 Wp), inverter da 10 kW, e sistema di accumulo (capacità utile 15,00 kWh) per un totale di 5 kWh di produzione e di 10 kWh di accumulo (...)”.
Pertanto, ai fini della formulazione dell’offerta, deve essere considerata la consistenza dell’impianto effettivamente prevista dal progetto esecutivo e computata nel Computo Metrico Estimativo, pari a 5 kWp, con n. 10 moduli da 480 Wp, n. 1 inverter da 10 kW e sistema di accumulo con capacità utile di 15,00 kWh.
La diversa indicazione contenuta all’art. 1.6 del Capitolato Speciale d’Appalto, relativa all’impianto da 42,72 kWp, deve intendersi quale dato non aggiornato derivante dalla precedente configurazione progettuale e costituisce pertanto un mero errore materiale.
Conseguentemente, per quanto attiene alla consistenza dell’impianto fotovoltaico posto a base di gara e ricompreso nell’importo dei lavori, fanno fede le quantità e le caratteristiche riportate nella Relazione tecnica e nel Computo Metrico Estimativo sopra richiamati.
Cordiali saluti
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
18/09/2026 08:46
Quesito #8
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura di gara e, in particolare, all’avvalimento premiale finalizzato all’attribuzione del punteggio previsto dal sub-criterio 1.2 relativo alla professionalità e adeguatezza della struttura concorrente con riferimento all’utilizzo del BIM, si chiede un chiarimento in merito alla corretta collocazione della relativa documentazione.
Considerato che il contratto di avvalimento sarà inserito nell’apposito slot previsto dalla Piattaforma nell’ambito dell’offerta tecnica, si chiede di precisare dove debbano essere caricati i seguenti documenti relativi all’impresa ausiliaria:
DGUE dell’impresa ausiliaria;Mod. 2 – Dichiarazione dell’impresa ausiliaria;Mod. 3 – Dichiarazione dell’impresa ausiliata.
In particolare, si chiede di confermare se tali documenti debbano essere inseriti nella busta/documentazione amministrativa, ai sensi di quanto previsto dal punto 15.5 del Disciplinare, oppure se, trattandosi nel caso specifico di avvalimento esclusivamente premiale e finalizzato al miglioramento dell’offerta tecnica, debbano essere caricati unitamente al contratto di avvalimento nell’apposito slot dell’offerta tecnica.
Si chiede pertanto di voler confermare la corretta modalità di caricamento dei suddetti documenti.
Cordiali saluti.
con riferimento alla procedura di gara e, in particolare, all’avvalimento premiale finalizzato all’attribuzione del punteggio previsto dal sub-criterio 1.2 relativo alla professionalità e adeguatezza della struttura concorrente con riferimento all’utilizzo del BIM, si chiede un chiarimento in merito alla corretta collocazione della relativa documentazione.
Considerato che il contratto di avvalimento sarà inserito nell’apposito slot previsto dalla Piattaforma nell’ambito dell’offerta tecnica, si chiede di precisare dove debbano essere caricati i seguenti documenti relativi all’impresa ausiliaria:
DGUE dell’impresa ausiliaria;Mod. 2 – Dichiarazione dell’impresa ausiliaria;Mod. 3 – Dichiarazione dell’impresa ausiliata.
In particolare, si chiede di confermare se tali documenti debbano essere inseriti nella busta/documentazione amministrativa, ai sensi di quanto previsto dal punto 15.5 del Disciplinare, oppure se, trattandosi nel caso specifico di avvalimento esclusivamente premiale e finalizzato al miglioramento dell’offerta tecnica, debbano essere caricati unitamente al contratto di avvalimento nell’apposito slot dell’offerta tecnica.
Si chiede pertanto di voler confermare la corretta modalità di caricamento dei suddetti documenti.
Cordiali saluti.
18/09/2026 08:51
Risposta
Spett.le O.E.,
in riscontro al quesito, si conferma che, in caso di avvalimento finalizzato esclusivamente al miglioramento dell’offerta (c.d. avvalimento premiale), il DGUE dell’impresa ausiliaria, il Mod. 2 – Dichiarazione dell’impresa ausiliaria e il Mod. 3 – Dichiarazione dell’impresa ausiliata devono essere inseriti nella Busta Amministrativa, negli appositi slot predisposti dalla Piattaforma, conformemente a quanto previsto dal punto 15.5 del Disciplinare di gara.
Il contratto di avvalimento premiale dovrà invece essere inserito nell’apposito slot “Contratto di avvalimento” presente nella Busta Tecnica, trattandosi di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta tecnica.
Pertanto, la documentazione dovrà essere caricata come segue:
– Busta Amministrativa: DGUE dell’impresa ausiliaria, Mod. 2 – Dichiarazione dell’impresa ausiliaria e Mod. 3 – Dichiarazione dell’impresa ausiliata;
– Busta Tecnica: contratto di avvalimento premiale e relativa documentazione riferita all’elemento oggetto di valutazione, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
in riscontro al quesito, si conferma che, in caso di avvalimento finalizzato esclusivamente al miglioramento dell’offerta (c.d. avvalimento premiale), il DGUE dell’impresa ausiliaria, il Mod. 2 – Dichiarazione dell’impresa ausiliaria e il Mod. 3 – Dichiarazione dell’impresa ausiliata devono essere inseriti nella Busta Amministrativa, negli appositi slot predisposti dalla Piattaforma, conformemente a quanto previsto dal punto 15.5 del Disciplinare di gara.
Il contratto di avvalimento premiale dovrà invece essere inserito nell’apposito slot “Contratto di avvalimento” presente nella Busta Tecnica, trattandosi di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta tecnica.
Pertanto, la documentazione dovrà essere caricata come segue:
– Busta Amministrativa: DGUE dell’impresa ausiliaria, Mod. 2 – Dichiarazione dell’impresa ausiliaria e Mod. 3 – Dichiarazione dell’impresa ausiliata;
– Busta Tecnica: contratto di avvalimento premiale e relativa documentazione riferita all’elemento oggetto di valutazione, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
18/09/2026 11:52
Quesito #9
Spett.le Stazione Appaltante,
QUESITO 1: la scrivente impresa in possesso di attestazione SOA nelle categorie OG2 classifica IV e OG11 classifica II, chiede di sapere se possa partecipare alla gara ricorrendo all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.In particolare, si chiede conferma che sia possibile avvalersi di un'impresa ausiliaria in possesso di attestazione SOA nella categoria OG11 classifica III-bis, al fine di raggiungere la classifica richiesta e coprire integralmente le lavorazioni riconducibili alle categorie specialistiche OS28, OS30 e OS3, in quanto assorbite dalla categoria OG11 e subappaltando ad impresa qualificata la categoria os2a.
QUESITO 2: Si chiede di confermare se, ai fini dell'attribuzione dei punteggi premiali previsti per l'Offerta Tecnica relativi a: possesso di esperienze pregresse in ambito BIM; possesso di lavori analoghi; sia possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento premiale di cui all'art. 104, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, avvalendosi dei requisiti, certificazioni ed esperienze dell'impresa ausiliaria.
Cordiali Saluti
QUESITO 1: la scrivente impresa in possesso di attestazione SOA nelle categorie OG2 classifica IV e OG11 classifica II, chiede di sapere se possa partecipare alla gara ricorrendo all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.In particolare, si chiede conferma che sia possibile avvalersi di un'impresa ausiliaria in possesso di attestazione SOA nella categoria OG11 classifica III-bis, al fine di raggiungere la classifica richiesta e coprire integralmente le lavorazioni riconducibili alle categorie specialistiche OS28, OS30 e OS3, in quanto assorbite dalla categoria OG11 e subappaltando ad impresa qualificata la categoria os2a.
QUESITO 2: Si chiede di confermare se, ai fini dell'attribuzione dei punteggi premiali previsti per l'Offerta Tecnica relativi a: possesso di esperienze pregresse in ambito BIM; possesso di lavori analoghi; sia possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento premiale di cui all'art. 104, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, avvalendosi dei requisiti, certificazioni ed esperienze dell'impresa ausiliaria.
Cordiali Saluti
18/09/2026 13:59
Risposta
Spett.le O.E.,
in riscontro ai quesiti formulati, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Quesito 1
Si conferma, in linea generale, la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 per l'acquisizione dei requisiti di qualificazione necessari alla partecipazione alla procedura.
Si conferma altresì che la qualificazione nella categoria OG11 può essere utilizzata ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie OS3, OS28 e OS30, purché la classifica posseduta, anche mediante ricorso all'avvalimento, risulti adeguata a coprire complessivamente l'importo delle predette lavorazioni.
Nel caso prospettato, resta pertanto ferma la necessità che il contratto di avvalimento individui specificamente le risorse e le dotazioni tecniche, strumentali e organizzative messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, secondo quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.
Resta altresì fermo che, per la categoria OS2-A, qualora il concorrente non sia in possesso dei requisiti previsti per l'esecuzione diretta delle relative lavorazioni, dovrà essere dichiarato in sede di gara il ricorso al subappalto necessario, e le lavorazioni dovranno essere eseguite da soggetto in possesso degli specifici requisiti previsti dall'Allegato II.18 al D.Lgs. 36/2023.
Quesito 2
Si conferma, in linea generale, la possibilità di ricorrere all'avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Disciplinare di gara, anche con riferimento agli elementi oggetto di valutazione dell'offerta tecnica.
Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, tuttavia, non è sufficiente il mero prestito formale di titoli, certificazioni o esperienze dell'impresa ausiliaria. Il contratto di avvalimento dovrà individuare in maniera specifica le risorse, le competenze, le dotazioni e gli altri elementi concretamente messi a disposizione dell'impresa concorrente e funzionali al miglioramento dell'offerta tecnica.
Con specifico riferimento alle esperienze pregresse in ambito BIM e ai lavori analoghi oggetto dei criteri di valutazione, l'attribuzione del relativo punteggio sarà pertanto subordinata all'effettiva messa a disposizione, mediante il contratto di avvalimento, delle risorse e delle competenze dell'impresa ausiliaria cui tali esperienze si riferiscono, non essendo sufficiente il mero richiamo alle esperienze pregresse maturate dall'ausiliaria.
Resta fermo il rispetto delle ulteriori condizioni previste dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e dal Disciplinare di gara.
Cordiali saluti
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco
in riscontro ai quesiti formulati, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Quesito 1
Si conferma, in linea generale, la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 per l'acquisizione dei requisiti di qualificazione necessari alla partecipazione alla procedura.
Si conferma altresì che la qualificazione nella categoria OG11 può essere utilizzata ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie OS3, OS28 e OS30, purché la classifica posseduta, anche mediante ricorso all'avvalimento, risulti adeguata a coprire complessivamente l'importo delle predette lavorazioni.
Nel caso prospettato, resta pertanto ferma la necessità che il contratto di avvalimento individui specificamente le risorse e le dotazioni tecniche, strumentali e organizzative messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, secondo quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.
Resta altresì fermo che, per la categoria OS2-A, qualora il concorrente non sia in possesso dei requisiti previsti per l'esecuzione diretta delle relative lavorazioni, dovrà essere dichiarato in sede di gara il ricorso al subappalto necessario, e le lavorazioni dovranno essere eseguite da soggetto in possesso degli specifici requisiti previsti dall'Allegato II.18 al D.Lgs. 36/2023.
Quesito 2
Si conferma, in linea generale, la possibilità di ricorrere all'avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Disciplinare di gara, anche con riferimento agli elementi oggetto di valutazione dell'offerta tecnica.
Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, tuttavia, non è sufficiente il mero prestito formale di titoli, certificazioni o esperienze dell'impresa ausiliaria. Il contratto di avvalimento dovrà individuare in maniera specifica le risorse, le competenze, le dotazioni e gli altri elementi concretamente messi a disposizione dell'impresa concorrente e funzionali al miglioramento dell'offerta tecnica.
Con specifico riferimento alle esperienze pregresse in ambito BIM e ai lavori analoghi oggetto dei criteri di valutazione, l'attribuzione del relativo punteggio sarà pertanto subordinata all'effettiva messa a disposizione, mediante il contratto di avvalimento, delle risorse e delle competenze dell'impresa ausiliaria cui tali esperienze si riferiscono, non essendo sufficiente il mero richiamo alle esperienze pregresse maturate dall'ausiliaria.
Resta fermo il rispetto delle ulteriori condizioni previste dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e dal Disciplinare di gara.
Cordiali saluti
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Alessio Fusco